Cassazione Penale, Ordinanza n. 20054/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità poiché sostanzialmente reiterative di questioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente, ha richiamato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2025. Dal testo emerge che nei gradi di merito era stata ritenuta la sua responsabilità per il reato di evasione, mentre la difesa aveva invocato lo stato di necessità per escludere la responsabilità, oltre a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la quantificazione della pena e il giudizio prognostico negativo che impediva l'applicazione della pena sostitutiva richiesta nell'interesse dell'imputata. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, pertinenti e logicamente coerenti, senza manifeste incongruenze.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La difesa ne chiedeva l'applicazione, ma la Corte evidenzia che il diniego era già stato motivatamente confermato nei gradi di merito; nel testo non emerge un diverso principio di diritto sulla sua applicabilità.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia immune da illogicità manifeste e coerente con le risultanze acquisite.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito: è inammissibile se non indica specifici vizi di legittimità ma si risolve nella mera reiterazione delle doglianze difensive.
- La contestazione del diniego dello stato di necessità, dell'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche, della pena e del giudizio prognostico sulla pena sostitutiva non è scrutinabile in cassazione se la decisione impugnata ha già fornito risposta giuridicamente corretta e logicamente congrua ai rilievi difensivi.
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