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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- della Seconda Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa una valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato dal numero -OMISSIS-, con una motivazione soltanto numerica; - della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2024, in imminente svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-; - della circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico; - del verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- delle tre Sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui, dopo il recepimento dei criteri di correzione ministeriali, viene deliberato “di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione” e “di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)”;

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio numerico insufficiente e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di avvocato, nonché atti presupposti relativi all'utilizzo esclusivo del voto numerico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a esame)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione che aveva attribuito al suo elaborato scritto di diritto penale un punteggio inferiore alla soglia minima, determinandone la non ammissione alla prova orale, oltre alla circolare ministeriale e al verbale delle sottocommissioni che prevedevano l'impiego esclusivo del voto numerico e l'assenza di motivazione o segni grafici sull'elaborato. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina dell'esame forense e dei principi sul procedimento amministrativo, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento, violazione di proporzionalità e trasparenza, sostenendo che il mutato contesto delle sessioni 2023-2025 — riduzione dei candidati, un solo elaborato e sottocommissioni meno numerose — rendesse insufficiente il voto numerico e imponesse una motivazione, anche sintetica, sulle carenze riscontrate. Ha inoltre lamentato la mancata verbalizzazione dei voti individuali dei commissari e richiamato l'art. 46 della legge n. 247/2012. Con il secondo motivo ha dedotto manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e disparità di trattamento, sostenendo che l'elaborato fosse formalmente corretto, coerente con la traccia e con i criteri ministeriali, e che il punteggio fosse macroscopicamente inattendibile anche rispetto ad altri elaborati valutati positivamente. Ha prodotto un parere pro veritate favorevole e, successivamente, la traccia della prova. Con il terzo motivo, subordinato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa nella parte in cui, secondo il diritto vivente, consente la motivazione mediante voto numerico. La controversia riguardava una traccia di diritto penale relativa al cosiddetto dolo colpito a mezza via dall'errore e alla redazione di un atto di appello.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo, ritenendo di dover seguire il recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il voto numerico, adeguatamente rapportato a criteri predeterminati, costituisce motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o inidoneità nelle prove scritte dell'esame di avvocato. Il Collegio ha espresso perplessità sul fatto che il voto numerico espliciti il perché della valutazione, ma ha ritenuto prevalenti le esigenze di certezza e uniformità degli orientamenti, escludendo che il mutamento organizzativo delle sessioni d'esame imponesse una diversa soluzione. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo non sussistenti i presupposti per una nuova questione di legittimità costituzionale, poiché i principi già affermati dalla Corte costituzionale conservano attualità e la scelta legislativa sulla tecnica motivazionale rientra nella discrezionalità del legislatore. Ha invece accolto il secondo motivo. Il sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione resta estrinseco e non può sostituire il giudizio della commissione, ma consente di verificare, alla luce della traccia, dell'elaborato e dei criteri predeterminati, se il voto sia macroscopicamente illogico, irragionevole o frutto di travisamento. Nel caso concreto l'elaborato appariva chiaro, comprensibile, formalmente conforme al tipo di atto richiesto e articolato in più soluzioni difensive coerenti con la traccia; in assenza di elementi dell'amministrazione idonei a chiarire le ragioni sostanziali dell'insufficienza, il punteggio è stato ritenuto macroscopicamente illogico e irragionevole. Il giudizio è stato quindi annullato ai fini di un nuovo esame da parte di una diversa commissione istituita presso altra Corte d'appello, con trasmissione anonima dell'elaborato e senza indicazione del precedente voto. La nuova commissione dovrà concludere il riesame entro i termini stabiliti in sentenza, attribuendo un voto numerico e potendo aggiungere una motivazione sintetica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 53

    Disciplina, per le sessioni indicate, la prova scritta mediante un unico atto e stabilisce la soglia minima di punteggio necessaria per il superamento della prova.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dal Consiglio di Stato quale fondamento dell'obbligo di motivazione; secondo l'orientamento recepito dal TAR, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l'esistenza di un obbligo di apporre osservazioni positive o negative sull'elaborato; il TAR ha ritenuto applicabile il regime interpretativo che, allo stato, consente il voto numerico.

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La disciplina transitoria mantiene l'applicazione della normativa previgente sulle prove e sulle modalità d'esame; il TAR ha seguito l'interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui essa comprende anche la tecnica motivazionale del voto numerico.

  • art. 47 c.p.

    È richiamato in relazione alla tematica del dolo colpito a mezza via dall'errore, sottesa alla traccia dell'elaborato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare, con motivazione sintetica, le argomentazioni di precedenti decisioni; il TAR lo ha utilizzato per fare proprie le motivazioni del Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense, il voto numerico, rapportato a criteri di valutazione predeterminati, costituisce allo stato motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o inidoneità; il giudice non può imporre, per il solo mutamento del numero dei candidati o dell'organizzazione delle prove, una motivazione discorsiva ulteriore.
  • La sufficienza del voto numerico non esclude il sindacato giurisdizionale sulla manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione: il giudice deve raffrontare il punteggio con la traccia, il contenuto dell'elaborato e i criteri predeterminati dalla commissione, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa.
  • Quando, da un esame estrinseco condotto alla luce della traccia, dell'elaborato e dei criteri di correzione, il voto numerico risulti macroscopicamente ingiustificato, il giudizio di inidoneità può essere annullato ai fini della rinnovazione della valutazione da parte di una diversa commissione.
  • La nuova valutazione deve essere svolta in condizioni di anonimato e da una diversa commissione; il riesame riguarda anche il merito tecnico delle soluzioni dell'elaborato, che resta precluso al giudice amministrativo e compete esclusivamente alla commissione.
  • La reiterata proroga del regime transitorio della disciplina dell'esame forense non determina, di per sé, illegittimità costituzionale, poiché la scelta tra voto numerico e motivazione analitica rientra nella discrezionalità legislativa, purché sia assicurata una motivazione adeguata della valutazione secondo la disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereQuestione di legittimità costituzionaleOnere della prova e principio dispositivo

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