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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15069/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dipendente aveva ricevuto nel 2004 diritti di opzione per acquistare azioni della società controllante del datore di lavoro. Nel 2005 aveva aderito alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei titoli, versando l'imposta sostitutiva in tre rate sulla base di perizia giurata. Nel 2006 aveva esercitato le opzioni e venduto contestualmente le azioni; il datore di lavoro aveva operato ritenuta IRPEF senza tener conto della rivalutazione. Dopo un primo contenzioso, definito con giudicato sfavorevole al contribuente, questi presentava nel 2012 nuova istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata. L'Amministrazione negava il rimborso per tardività ex art. 38 d.P.R. 602/1973. La CTP riconosceva il rimborso solo dell'ultima rata; la CTR, invece, accoglieva anche per le prime due rate ritenendo applicabile il termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché il diritto alla restituzione sarebbe sorto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza resa nel precedente giudizio. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il pagamento dell'imposta sostitutiva era originariamente non dovuto, poiché la rivalutazione delle stock options non era consentita, e che quindi il termine applicabile era quello di 48 mesi dalla data del versamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato la decadenza dal diritto al rimborso delle prime due rate dell'imposta sostitutiva versata. Ha ritenuto che, nella fattispecie, la partecipazione al piano di stock options non fosse rivalutabile ab origine ai sensi della disciplina richiamata; conseguentemente l'istanza di rimborso era soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, non a quello residuale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro del motivo per falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    ha natura residuale e di chiusura del sistema; si applica solo quando il diritto alla restituzione sorge in data successiva al pagamento dell'imposta

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    si applica ai rimborsi di imposte non dovute fin dall'origine e prevede un termine di 48 mesi dalla data del versamento

  • art. 51, secondo comma, lett. g-bis, T.U.I.R.

    la disciplina richiamata esclude, nella fattispecie delle stock options gratuite al dipendente, l'accesso alla rivalutazione della partecipazione

  • art. 67 T.U.I.R.

    la Corte esclude che la voce reddituale in questione sia riconducibile al concetto di plusvalenza regolato da questa norma

  • art. 5 l. n. 448/2001

    non consente la rivalutazione della partecipazione all'offerta di stock options gratuita al dipendente

  • art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005

    la norma integrativa non rende rivalutabili le stock options gratuite concesse al dipendente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio

  • art. 602/1973

    richiamato nel testo in riferimento all'istanza di rimborso e alla decadenza

  • art. 546/1992

    richiamato nel testo in riferimento al precedente contenzioso e al termine di rimborso

Massime di principio

  • Quando il versamento di un'imposta risulta indebito fin dall'origine, l'istanza di rimborso è soggetta al termine decadenziale speciale previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, decorrente dal pagamento, e non al termine residuale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
  • L'art. 21 d.lgs. 546/1992 opera solo in via residuale, per i casi in cui il diritto alla restituzione nasca successivamente al pagamento dell'imposta.
  • La non rivalutabilità ab origine del presupposto economico-fiscale impedisce di considerare sorto il diritto al rimborso solo dopo un successivo giudicato favorevole su una diversa questione; il dies a quo resta quello del versamento indebito.
  • Nel contenzioso sui rimborsi tributari occorre qualificare correttamente la natura originaria o sopravvenuta dell'indebito, perché da tale qualificazione dipende il regime decadenziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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