Cassazione Penale, Sentenza n. 13455/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto: il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la condotta non come mera detenzione di documento falso (comma 1 dell'art. 497-bis c.p.) ma come partecipazione/ concorso nella contraffazione del documento (comma 2 dell'art. 497-bis c.p.), perché il documento di identità falso riportava l'effigie fotografica dell'imputato, fatto che a suo avviso indica un concorso nell'alterazione. In subordine, il Procuratore chiedeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversa imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile. Ha ritenuto che nelle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il gravame in Cassazione sia ammesso solo per motivi limitati ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena) e che l'erronea qualificazione invocata dal ricorrente non sia un "errore manifesto" deducibile in questa sede senza un accertamento di fatto. Poiché la riqualificazione prospettata richiederebbe verifica dei dati circostanziali (sussistenza del concorso nella contraffazione), non è ammissibile il ricorso basato su tale prospettazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Norma che sanziona il possesso di documento di identità falso valido per l'espatrio (comma 1) e prevede ipotesi più gravi per il concorso nella contraffazione (comma 2). La Corte ha ritenuto che il passaggio dalla ipotesi lieve alla più grave richieda accertamenti di fatto non consentiti in sede di esame di ammissibilità del ricorso per sentenze su richiesta delle parti.
art. 444 c.p.p.
Disciplina del procedimento per applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). Le sentenze adottate ai sensi di questa norma sono soggette a limiti di impugnazione in Cassazione.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Stabilisce i motivi limitati di ricorso in Cassazione avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: solo per questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena/ misura. La Corte interpreta tale disposizione come circoscrivente la possibilità di dedurre errori di diritto solo se manifesti e non soggetti a valutazione fattuale.
art. 521, commi 1 e 2 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente (per comparazione procedurale): la Corte osserva che il gravame del pubblico ministero non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 569 c.p.p. e che, pertanto, il potere di impugnazione del PM sulle sentenze di patteggiamento è limitato.
art. 62-bis c.p.
Norma valutata nella fase di quantificazione della pena (presente nella sentenza di merito): riduzione per particolare tenuità dell'offesa applicata dal Tribunale nella determinazione della pena, poi diminuita nell'ambito della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso una sentenza pronunciata su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il ricorso del pubblico ministero in Cassazione è ammesso solo per motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; tra questi l'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta solo se l'errore è manifesto e non richiede accertamenti di fatto.
- Se la riqualificazione penale comporta valutazioni di circostanza (es. se l'imputato ha concorso o meno nella falsificazione), tali temi sono di fatto e non possono essere risolti in sede di ammissibilità del ricorso contro sentenze di patteggiamento: il ricorso risulterà verosimilmente inammissibile.
- Il pubblico ministero che ritenga sussistere un reato più grave rispetto a quello contestato dovrebbe, prima della definizione del procedimento tramite art. 444, valutare l'aggiornamento dell'imputazione o l'esercizio/integrazione dell'azione penale, poiché contestazioni successive alla sentenza di patteggiamento hanno limiti di impugnazione.
- Per la difesa, quando si prospetta una possibile qualificazione più grave basata su elementi che richiedono prova (es. partecipazione nella falsificazione), è importante ottenere che il capo di imputazione resti circostanziato o, se si opta per il patteggiamento, che la scelta tenga conto del rischio di successivi tentativi di riqualificazione da parte dell'accusa che comunque possono risultare inammissibili.
- In sede di impugnazione di sentenze su richiesta delle parti, la Corte di legittimità privilegia la certezza del patto processuale e limita il riesame sostanziale dei fatti; le doglianze di diritto che si fondino su valutazioni non manifestamente erronee sono normalmente inammissibili.
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