Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1312/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 179/2024, pubblicata in data 24/05/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata in data 05.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 28 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 179/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori privati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 5 ottobre 2024, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a riconoscere somme a titolo di carta docente: euro 1.500,00 in favore del primo ricorrente, euro 2.000,00 in favore della seconda ricorrente ed euro 3.500,00 in favore della terza ricorrente. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. È stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e condannare l'Amministrazione alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria delle amministrazioni statali, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha assegnato all'Amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, oneri di registrazione e spese documentate aventi titolo nel provvedimento. Il giudice ha precisato che gli importi quantificati dai creditori, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non sono vincolanti in modo definitivo per l'Amministrazione: la quantificazione deve essere verificata alla luce del titolo e delle norme applicabili, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c. Ha riconosciuto gli interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al saldo e ha escluso un'ulteriore penalità, ritenendo sufficiente tale tutela. Per il caso di mancato adempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in considerazione della reiterazione di inadempimenti analoghi dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il ricorso per l'ottemperanza e attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudicato civile recante una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere spontaneamente prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in base al titolo e alla legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    Rileva, insieme alle ulteriori disposizioni applicabili, per la verifica della decorrenza e della misura degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudicato civile che condanna un'amministrazione al pagamento di somme di denaro può essere fatto valere mediante ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Prima di promuovere l'azione di recupero coattivo nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, ma la quantificazione indicata dal creditore non è intangibile: capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati dall'amministrazione secondo il contenuto del giudicato e le norme applicabili.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle funzioni a un'istanza del creditore e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare il riconoscimento degli interessi maturati nel giudizio di ottemperanza e, ove emergano reiterati inadempimenti analoghi, la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.