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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35249/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. (l'aggravante del furto per cose esposte alla pubblica fede) e il vizio di motivazione, sostenendo che la circostanza aggravante non poteva essere ritenuta applicabile al furto di una borsa posta all'interno di un'autovettura lasciata aperta per pochi istanti. La difesa ha invocato principi giurisprudenziali secondo cui l'aggravante si applica solo ai beni parte integrante o destinati durevolmente al veicolo o, comunque, quando sussistano esigenze concrete e non differibili che giustifichino l'esposizione alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato, con motivazione congrua e logicamente fondata sui fatti, la sussistenza delle esigenze concrete e non differibili (la necessità di riporre il carrello e sgomberare il parcheggio, la presenza di altri veicoli e la pendenza del terreno) che avevano impedito alla persona offesa di custodire più adeguatamente la borsa. Pertanto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è stata considerata applicabile nel caso concreto e la decisione di merito non è stata sindacabile in questa sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7), codice penale

    L'aggravante si applica quando la cosa è esposta alla pubblica fede; la sua sussistenza richiede, tra l'altro, che l'esposizione sia per necessità, ossia che vi siano impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito una custodia più adeguata, valutate in concreto dal giudice.

  • art. 625, comma 1, n. 4), codice penale

    Citata nel decisum di appello (esclusa dalla Corte d'appello) ma non oggetto principale del ricorso in cassazione; norma relativa a diversa circostanza aggravante rilevata e valutata in sede di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione denunciati: la Corte ha valutato se il motivo denunciava specifiche omissioni o contraddizioni della motivazione di merito e ha ritenuto le censure infondate per mancato confronto puntuale con l'iter argomentativo del giudice di merito.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma richiamata ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata quale norma procedurale che consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore generale in Cassazione; nel caso è stata prodotta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) si valuta concretamente: è necessaria la prova di esigenze impellenti e non differibili che abbiano impedito una custodia più adeguata del bene lasciato incustodito.
  • Il furto di beni custoditi all'interno di un veicolo può integrare l'aggravante per esposizione alla pubblica fede non solo quando si tratti di parti o beni durevolmente destinati al veicolo, ma anche quando ragioni concrete (es. necessità di compiere operazioni immediate, presenza di altri veicoli, pericolo di danneggiamento) giustifichino l'esposizione temporanea.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione di merito è congrua e logicamente fondata: le censure generiche o che non confrontano punto per punto il ragionamento del giudice di merito sono inammissibili o infondate.
  • Spetta alla difesa dimostrare in modo preciso e circostanziato l'erroneità della valutazione delle esigenze concrete da parte del giudice di merito; argomentazioni astratte sul carattere consuetudinario o sulla superficialità dell'offeso sono spesso insufficienti.
  • La giurisprudenza distingue tra esposizione per destinazione/consuetudine (beni parte integrante o durevolmente destinati al veicolo) e esposizione per necessità: entrambe possono comportare l'aggravante, ma la seconda richiede accertamento puntuale delle esigenze concrete.

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