Sentenza n. 88/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 482/23 del 31.10.2023 dell'Unione della Costa Orientale di diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, per un intervento di “Progetto per la costruzione di n. 15 alloggi in via Pola, Santa Cesarea Terme – Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 83/2020”; - del provvedimento prot. n. 16088 del 9.10.2023 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, con cui esprime parere contrario alla realizzazione del progetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il preavviso di diniego formulato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, dalla Unione della Costa Orientale con nota prot. n. 12069/2023 del 20.7.2023, nonché il provvedimento prot. n. 19/2023 del 12.1.2023 dell'Unione della Costa Orientale, trasmesso alla soprintendenza, di autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, per un intervento di “Progetto per la costruzione di n. 15 alloggi in via Pola, Santa Cesarea Terme – Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 83/2020”, con cui esprime parere favorevole, nella parte in cui pone la condizione “…che non venga realizzato l'ultimo livello (quinto)…”; - nonché per l'annullamento o la disapplicazione, ove occorra, - della Scheda PAE 0077 (Obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni) sia nella parte in cui riporta le Prescrizioni per “Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico”, i “Versanti” i “Territori Costieri”, le “Aree di rispetto dei Boschi”, e le componenti dei “valori percettivi” sia nella parte in cui riportano “gli indirizzi per le componenti idrogeologiche”; - di ogni altro elaborato del PPTR, limitatamente alla parte che assoggetta l'area della ricorrente al regime di inedificabilità assoluta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la variante in corso d’opera relativa alla costruzione di 15 alloggi, unitamente al parere contrario della Soprintendenza e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, proprietarie dei terreni, hanno impugnato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica e il presupposto parere contrario della Soprintendenza, deducendo l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione. Hanno sostenuto che l’intervento si inserisse in un contesto urbanizzato e antropizzato, già classificato come zona residenziale e già ritenuto compatibile con il paesaggio mediante le autorizzazioni paesaggistiche del 2012 e del 2014. Hanno inoltre contestato le valutazioni riferite all’impatto volumetrico, morfologico e percettivo dell’intervento, nonché il richiamo alle prescrizioni del PPTR relative ai territori costieri, ai versanti, alle aree di rispetto dei boschi e ai valori percettivi. È stata invocata anche la precedente sentenza del TAR n. 702/2022, che aveva annullato un precedente diniego per motivazione stereotipata e non riferita alle concrete caratteristiche dell’intervento. Le ricorrenti hanno infine sostenuto l’inapplicabilità di un vincolo di inedificabilità assoluta, richiamando la preesistente classificazione urbanistica dell’area e l’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il nuovo parere della Soprintendenza fosse puntuale, analitico e specificamente riferito al progetto, all’estensione dell’area interessata, alla realizzazione di 15 fabbricati, alla consistenza dei volumi e delle superfici, alla loro disomogeneità rispetto all’edificato esistente e all’impatto sullo skyline e sulla percezione del paesaggio costiero. Secondo il giudice, la motivazione del nuovo parere supera le carenze rilevate nella precedente sentenza, poiché non si fonda soltanto su richiami generici alle prescrizioni del PPTR o su un’asserita inedificabilità assoluta, ma esprime una valutazione concreta di incompatibilità delle specifiche caratteristiche costruttive con i valori paesaggistici tutelati. Il TAR ha inoltre rilevato che il PPTR era stato approvato nel 2015, successivamente alle autorizzazioni paesaggistiche del 2012 e del 2014, circostanza idonea a giustificare un diverso apprezzamento amministrativo. Le valutazioni della Soprintendenza, ritenute coerenti, ragionevoli e adeguatamente argomentate, sono state ricondotte all’esercizio di discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile soltanto per difetto di motivazione, manifesta illogicità o errore di fatto conclamato. Le censure delle ricorrenti sono state quindi ritenute non idonee a dimostrare tali vizi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nell’ambito del quale sono stati adottati il parere della Soprintendenza e il diniego finale.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
È stato richiamato dalle ricorrenti per sostenere l’esclusione dell’area dal vincolo paesaggistico relativo alle aree di rispetto dei boschi in ragione della preesistente classificazione urbanistica; il giudice non ha accolto tale prospettazione come motivo di annullamento.
art. 90 NTA del PPTR
È stato indicato quale disposizione posta a fondamento della richiesta di autorizzazione paesaggistica.
art. 79 NTA del PPTR
È stato richiamato nel parere della Soprintendenza con riguardo alle prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.
artt. 43 e 44 NTA del PPTR
Sono stati richiamati dalla Soprintendenza in relazione al consumo di suolo e alle modifiche dell’assetto morfologico dell’area soggetta a vincolo idrogeologico.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica è adeguatamente motivato quando confronta puntualmente le caratteristiche concrete dell’intervento — consistenza volumetrica e superficiale, numero dei fabbricati, rapporto con l’edificato esistente, skyline, impatto visivo e trasformazione dell’area — con i valori paesaggistici tutelati, senza limitarsi a richiami astratti alle prescrizioni vincolistiche.
- La precedente autorizzazione paesaggistica relativa alla medesima area non impone necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione o il rinnovo del titolo, qualora siano sopravvenute prescrizioni paesaggistiche o strumenti di pianificazione successivi idonei a giustificare una diversa valutazione di compatibilità.
- Le prescrizioni paesaggistiche che vietano determinate opere non trasformano automaticamente il vincolo in un vincolo assoluto di inedificabilità quando il diniego è fondato anche su una concreta valutazione discrezionale dell’incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici del luogo.
- Le valutazioni della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-specialistica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per difetto di motivazione, manifesta illogicità o errore di fatto conclamato; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnica dell’amministrazione.
- L’annullamento di un precedente diniego paesaggistico per motivazione insufficiente non impedisce all’amministrazione di adottare un nuovo diniego, purché il nuovo provvedimento elimini le carenze motivazionali rilevate e proceda a un esame concreto e analitico dell’intervento e del contesto paesaggistico.
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