Sentenza del 10/10/2016 n. 692 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ISCRIZIONE IPOTECARIA - Impignorabilità della prima casa - Assoluta - Esclusione - Relativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di iscrivere un'ipoteca sulla propria prima casa, sostenendo o presupponendo che l'immobile fosse assolutamente impignorabile e quindi non assoggettabile a garanzie esecutive. La questione riguarda la distinzione tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione: il divieto previsto per la prima casa concerne l'espropriazione promossa dall'Agenzia della riscossione, non l'iscrizione ipotecaria in sé.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che nessuna norma vigente vieta l'iscrizione ipotecaria sulla prima casa, poiché l'iscrizione non comporta necessariamente la successiva espropriazione dell'immobile. La tutela della prima casa non consiste in un'assoluta impignorabilità: l'Agenzia della riscossione non può procedere direttamente all'espropriazione nei casi previsti dalla legge, ma può iscrivere ipoteca e può intervenire in una procedura esecutiva sulla prima casa eventualmente promossa da altri creditori.
Norme richiamate
Norme vigenti in materia di riscossione coattiva e tutela della prima casa
La tutela prevista per la prima casa è qualificata come divieto di espropriazione da parte dell'Agenzia della riscossione, non come divieto assoluto di iscrizione ipotecaria né come assoluta impignorabilità del bene.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione sono misure diverse: il divieto della seconda non implica automaticamente il divieto della prima.
- La prima casa non è generalmente un bene assolutamente impignorabile; la protezione opera soprattutto nei confronti dell'espropriazione direttamente avviata dall'Agenzia della riscossione e solo al ricorrere dei presupposti di legge.
- L'ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa come garanzia del credito, senza che ciò comporti necessariamente la vendita forzata dell'immobile.
- Il divieto di espropriazione da parte dell'Agenzia della riscossione non impedisce a quest'ultima di intervenire in un'esecuzione immobiliare iniziata da un altro creditore, secondo le condizioni previste dalla legge.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, i requisiti del credito e la sussistenza dei presupposti per l'eventuale espropriazione.
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