Cassazione Penale, Sentenza n. 30441/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione; l'imputato era accusato dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2011 (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), con fatto contestato il 10/10/2012. Il ricorso deduce la violazione di legge per errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. e dell'art. 17 comma 1‑bis del d.lgs. 74/2000, sostenendo che quest'ultima norma ha elevato i termini di prescrizione di un terzo (per i delitti indicati negli artt. 2-10) e trova applicazione ai fatti commessi dopo il 17/09/2011, perciò il reato non sarebbe estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato l'impugnazione del Procuratore generale come ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.1 c.p.p., avendo il P.G. il diritto di appellare la sentenza ai sensi dell'art. 593‑bis. Sul merito, ha applicato l'art. 17, comma 1‑bis del d.lgs. 74/2000 (entrato in vigore il 17/09/2011) ritenendo che, posto il fatto commesso il 10/10/2012, i termini di prescrizione elevati di un terzo si applicano; tenuto conto anche dei periodi di sospensione indicati (14/11/2018-10/04/2019 e 10/04/2019-25/09/2019), la prescrizione non era maturata alla data della sentenza e maturerà il 12/08/2023. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569 c.4 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Disciplina il reato contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali). La norma è indicata come titolo del reato a carico dell'imputato.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 17, comma 1‑bis
"i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"
La Corte ha ritenuto che la disposizione elevi i termini di prescrizione di un terzo per i delitti ricompresi negli artt. 2-10 e che sia applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (17/09/2011). Pertanto ha allungato il termine di prescrizione relativo al reato contestato commesso il 10/10/2012.
codice penale - artt. 157 e ss.
Richiamati per le regole di calcolo della prescrizione (durata, sospensioni, computo). La doglianza del ricorrente riguardava l'erronea applicazione di tali norme nel computo del termine estintivo, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione con la maggiorazione prevista dall'art. 17 citato.
codice di procedura penale - art. 569 c.1 e c.4
L'art. 569 c.1 consente il ricorso immediato per cassazione da parte della parte che aveva il diritto di appellare; la Corte ha qualificato come tale il ricorso del Procuratore generale. Il c.4 è stato invocato per disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
codice di procedura penale - art. 593‑bis
Stabilisce l'appellabilità di talune sentenze di proscioglimento; la Corte ha osservato che la sentenza del Tribunale era appellabile e quindi il P.G. poteva esercitare il rimedio del ricorso immediato per cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma successiva incrementa i termini di prescrizione (es. mediante aumento di un terzo), la maggiorazione si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma di conversione: è essenziale verificare la data del fatto e la data di efficacia della norma.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto sia delle modifiche normative sia dei periodi di sospensione/interruzione; una valutazione superficiale può portare a errate conclusioni di estinzione per prescrizione.
- Il Procuratore generale, avendo il diritto di appellare una sentenza di primo grado, può proporre un ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.; in caso di violazione di legge la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi è necessario dettagliare e dimostrare i periodi di sospensione della prescrizione (con date precise), poiché tali periodi incidono in modo determinante sulla data ultima di estinzione.
- Verificare sempre la corretta identificazione dell'imputato nei provvedimenti (es. discrepanze di nome), ma la discrepanza formale non pregiudica l'accertamento sostanziale della validità dell'impugnazione e del calcolo dei termini.
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