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Sentenza

Sentenza n. 7028/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202313954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per asseriti motivi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per insufficienza e inadeguatezza della motivazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le sue condizioni di vita, familiari e sociali e il suo livello di integrazione nel tessuto socio-economico nazionale. Ha inoltre contestato il carattere meramente assertivo del diniego, fondato sul generico richiamo a elementi informativi dai quali sarebbero emersi possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza indicare gli elementi ostativi e senza allegare la documentazione richiamata. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato il deposito riservato della relazione istruttoria posta a fondamento del diniego; il documento è stato depositato con modalità idonee a preservarne la riservatezza e il difensore del ricorrente ha potuto prenderne visione e formulare controdeduzioni. Dalla relazione è emersa una presunta contiguità del richiedente con ambienti riconducibili alla cosiddetta sinistra antagonista veronese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per fondatezza e assorbenza della censura relativa al difetto di motivazione e ha annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per residenza decennale non costituisce un diritto automatico, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale e di alta amministrazione, sindacabile solo quanto al supporto istruttorio, alla veridicità dei fatti e alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, tuttavia, il riferimento alla contiguità del ricorrente con la sinistra antagonista veronese era privo di elementi esplicativi circa la natura, le finalità e la connotazione del movimento, né chiariva se esso fosse caratterizzato da finalità terroristiche, eversive o comunque rilevanti per la sicurezza della Repubblica. Il generico richiamo a un movimento politico non consentiva quindi di comprendere il nesso concreto con il rischio per la sicurezza dello Stato né di verificare la ragionevolezza del percorso valutativo amministrativo. Il giudice ha precisato che, per ragioni di riservatezza e di tutela dell'attività preventiva, il diniego non deve necessariamente riportare tutte le fonti e le valutazioni interne; è però necessario che, anche mediante motivazione per relationem, siano indicate ragioni sufficienti a rendere comprensibile l'iter logico seguito. Gli atti riservati devono poter essere esaminati in giudizio con le cautele necessarie e, anche se parzialmente oscurati, devono offrire una premessa logico-giuridica ragionevole e sufficientemente fondata dell'ostatività. Poiché ciò non è avvenuto, l'Amministrazione dovrà rideterminarsi sull'istanza originaria alla luce delle ragioni dell'annullamento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'interesse pubblico.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione; non è necessario indicare tutte le fonti e tutti i fatti accertati, ma il richiamo agli atti riservati non può essere talmente generico da impedire la comprensione della ragione dell'ostatività.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza decennale è un presupposto per la proposizione della domanda, non un titolo automatico alla concessione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego discrezionale di cittadinanza per motivi di sicurezza resta estrinseco e formale, ma comprende la verifica dell'esistenza di un adeguato supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
  • Un diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza può avvalersi di una motivazione per relationem ad atti riservati e non deve necessariamente divulgare tutte le fonti o le valutazioni interne dell'Amministrazione; tuttavia deve indicare elementi sufficienti a rendere comprensibile l'iter logico che collega i fatti accertati al concreto rischio per la sicurezza della Repubblica.
  • Quando gli atti riservati sono acquisiti nel giudizio con modalità idonee a tutelarne la segretezza, essi devono comunque contenere, anche se parzialmente oscurati, elementi informativi idonei a costituire una premessa logico-giuridica ragionevole e sufficientemente fondata dell'ostatività alla concessione della cittadinanza.
  • Il mero riferimento alla contiguità del richiedente con un generico movimento politico, senza precisarne natura, finalità e connotazioni rilevanti per la sicurezza dello Stato, non è sufficiente a sorreggere il diniego di cittadinanza né consente un controllo giurisdizionale effettivo sulla ragionevolezza della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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