Cassazione Civile, Ordinanza n. 08876/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, confermato in opposizione dalla Corte d'appello di Milano, dell'istanza di liquidazione dei compensi proposta da un difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale. Il diniego era stato fondato sul convincimento che il difensore fosse già a conoscenza del decesso dell'imputato prima della proposizione del giudizio di appello, circostanza che secondo il giudice di merito emergeva da un precedente decreto di liquidazione del Tribunale di Milano. La Corte d'appello ha però rigettato l'opposizione anche perché l'opponente non aveva prodotto quel decreto, impedendo ogni riscontro. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che, anche a fronte della pretesa lacuna documentale, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri ufficiosi di acquisizione degli atti necessari alla decisione; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente, affermando che il documento ritenuto mancante era stato in realtà prodotto e comunque era irrilevante, perché riguardava altra vicenda ed era stato depositato solo come precedente giurisprudenziale a sostegno della tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel procedimento di opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato il giudice, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, abbia il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere, non potendo limitarsi all'applicazione meccanica dell'onere della prova. Poiché la Corte d'appello aveva ravvisato la mancanza di un documento che considerava necessario, avrebbe dovuto attivare tali poteri officiosi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
norma che disciplina l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale nel patrocinio a spese dello Stato; costituisce il rimedio azionato nel caso concreto.
art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
il "può" contenuto nella norma va inteso come potere-dovere del giudice di acquisire atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, senza arrestarsi alla sola regola formale dell'onere della prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere causa cognita e, se ritiene necessario un documento o un atto per la decisione, ha il potere-dovere di acquisirlo d'ufficio ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
- La locuzione "può" dell'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 non attribuisce una mera facoltà discrezionale, ma esprime un dovere processuale di attivazione istruttoria quando la decisione richieda l'acquisizione di elementi non presenti in atti.
- In presenza di una lacuna documentale ritenuta decisiva, il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda o l'opposizione facendo esclusivo affidamento sull'onere della prova della parte, dovendo previamente esercitare i poteri ufficiosi previsti dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
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