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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3003/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché il richiedente aveva indicato i redditi relativi all'anno 2021 anziché quelli del 2022. Il ricorrente denunciava: i) violazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 perché il reclamo doveva essere deciso dal Presidente e non collegialmente, con la violazione del contraddittorio (inaudita altera parte); ii) errata interpretazione dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 circa l'anno di riferimento del reddito, sostenendo che, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2022, era valida l'autocertificazione dei redditi 2021.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il motivo processuale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la decisione collegiale fosse viziata da incompetenza funzionale (competenza a decidere sul reclamo spettante al Presidente della Corte d'Appello) e che il provvedimento fosse affetto da nullità assoluta per violazione del diritto di difesa in mancanza del necessario contraddittorio nel procedimento di patrocinio a spese dello Stato. Ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'Appello di Firenze per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 99

    La Corte ha ritenuto che la competenza a decidere sul reclamo ex art. 99 spettasse al Presidente della Corte d'Appello e non alla composizione collegiale; la decisione collegiale è quindi viziata per incompetenza funzionale.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 76

    Rinvio alla normativa sulla determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio; il ricorrente sosteneva che si dovessero considerare le dichiarazioni dovute al momento del deposito dell'istanza, ma la Corte di legittimità non ha risolto il merito perché ha deciso sul vizio processuale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851)

    Richiamata per il principio secondo cui la competenza funzionale sul reclamo ex art. 99 può spettare al Presidente e la decisione collegiale in sua vece può essere viziata da incompetenza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 26328 del 20/05/2015, Rv. 263869)

    Richiamata per il principio che le decisioni 'de plano' nel procedimento di patrocinio a spese dello Stato, adottate senza instaurare il contraddittorio previsto dal rito speciale, sono affette da nullità assoluta per violazione dei diritti della difesa.

Massime di principio

  • Il reclamo avverso provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato disciplinato dall'art. 99 DPR 115/2002 va valutato anche sotto il profilo della competenza funzionale: spesso la decisione spetta al Presidente della Corte di appello e non alla Sezione collegiale; la violazione di tale competenza è rilevabile d'ufficio e può portare all'annullamento.
  • Nei procedimenti per il gratuito patrocinio è essenziale rispettare il rito speciale e garantire il contraddittorio prima della decisione: provvedimenti adottati 'de plano' o inaudita altera parte possono essere nulli per violazione del diritto di difesa.
  • La determinazione dell'anno di riferimento dei redditi ai fini dell'ammissione al patrocinio segue le regole dell'art. 76 DPR 115/2002: in linea generale si considera l'ultima dichiarazione dovuta al momento del deposito dell'istanza; se la dichiarazione relativa all'ultimo anno non è ancora dovuta, può essere valutata l'autocertificazione dell'anno precedente, ma la valutazione sostanziale può dipendere dall'istruttoria e non è stata decisa in caso di vizi processuali.
  • Se un provvedimento viene annullato per vizi di competenza o per nullità procedurali, la Corte può disporre la trasmissione degli atti all'organo competente (es. Presidente della Corte d'Appello) perché decida nel rispetto delle garanzie processuali.
  • Per chi assiste soggetti che richiedono il gratuito patrocinio: verificare sempre la correttezza formale della documentazione (anno di riferimento dei redditi), segnalare e contestare prontamente eventuali difetti procedurali (competenza, mancato contraddittorio) e chiedere, se necessario, la rinnovazione del procedimento davanti all'autorità competente.

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