Sentenza n. 2490/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento -del Progetto Riabilitativo Individualizzato con il quale l'Asl di Benevento ha predisposto un piano terapeutico in favore del minore di 20 ore settimanali di terapia ABA, oltre due ore di supervisione ogni mese, per la durata di sei mesi datato 19 giugno 2024 prot. n. -OMISSIS- e ogni atto presupposto e conseguenziale; -della delibera ASL di Benevento n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - del PDTA approvato con DGRC n.-OMISSIS- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché, per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Benevento, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione per i prossimi quattro anni; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione da parte del BCBA, e tanto per i prossimi quattro anni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto Riabilitativo Individualizzato recante 20 ore settimanali di terapia ABA e 2 ore mensili di supervisione per sei mesi, nonché gli atti regionali e aziendali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il piano terapeutico individualizzato predisposto dall'ASL di Benevento, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto del minore a ottenere a carico del Servizio sanitario nazionale almeno 25 ore settimanali di terapia ABA e 3 ore mensili di supervisione per quattro anni, anche mediante rimborso delle spese. Sono stati dedotti: l'illegittimità del PDTA regionale, ritenuto fondato su trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d'età e non coerente con la natura individualizzata della terapia ABA; l'illegittimità della delibera aziendale nella parte in cui fisserebbe limiti massimi di ore in ragione dell'età; il difetto di motivazione, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e l'omessa istruttoria del piano individualizzato, anche in rapporto alla documentazione medico-legale prodotta. I ricorrenti hanno richiamato le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità e precedenti cautelari e di merito relativi alla personalizzazione dei trattamenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di genericità dei motivi perché l'impugnativa è risultata infondata nel merito. Il giudice ha valorizzato il precedente piano individualizzato, recante lo stesso monte ore, già ritenuto legittimo con una sentenza non appellata del medesimo TAR: il nuovo piano è stato considerato la fisiologica prosecuzione del precedente, in assenza di elementi nuovi idonei a giustificare una diversa scelta terapeutica. È stata inoltre esclusa una relazione invalidante tra la delibera aziendale sui limiti orari e il piano impugnato, poiché quei limiti non erano stati concretamente applicati al minore. Le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità non sono state ritenute decisive, in quanto non individuano un numero ottimale univoco di ore né una correlazione immediata tra maggiore intensità e migliori risultati; in particolare, oltre 25 ore settimanali non risulta un miglioramento proporzionale degli esiti. La scelta dell'amministrazione è stata ricondotta all'esercizio della discrezionalità tecnica e i ricorrenti non hanno dimostrato che il trattamento fosse arbitrario o irragionevole in rapporto alle condizioni cliniche e assistenziali del minore. Il giudice ha inoltre richiamato il principio di gradualità del trattamento, la cui intensità può essere ridotta in relazione al miglioramento delle condizioni cliniche. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, nella fase cautelare, di fissare direttamente l'udienza di merito quando ritiene necessario un approfondimento nella sede di merito.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti con riferimento all'obbligo di motivazione del piano terapeutico; il motivo è stato ritenuto infondato.
Linee Guida n. 21 dell'Istituto Superiore di Sanità
Non sono disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale erogato settimanalmente per evitare il rischio di un training eccessivamente intensivo e stancante. ... All'aumentare dell'intensità oltre le 25 ore a settimana non corrisponde un proporzionale miglioramento negli outcome.
Le Linee guida non stabiliscono un monte ore ottimale vincolante e non consentono di desumere automaticamente che un'intensità superiore a 25 ore settimanali produca risultati migliori.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute nella pubblicazione del provvedimento.
Massime di principio
- La continuità di un piano terapeutico individualizzato già ritenuto legittimo con sentenza non appellata può essere confermata quando non siano dedotti o provati elementi nuovi, clinici o assistenziali, idonei a giustificare una diversa determinazione del monte ore.
- Le linee guida scientifiche che evidenziano una variabilità dell'intensità dei trattamenti e l'assenza di un numero ottimale univoco di ore non impongono all'amministrazione sanitaria l'erogazione automatica del trattamento nella misura massima indicata negli studi o nella media statistica.
- La determinazione dell'intensità di un trattamento riabilitativo individualizzato appartiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria e può essere contestata con successo solo mediante la dimostrazione concreta dell'arbitrarietà, irragionevolezza o incoerenza della scelta rispetto alle condizioni cliniche e assistenziali del paziente.
- Il principio di gradualità consente di modulare anche in senso riduttivo l'intensità del trattamento abilitativo quando l'evoluzione migliorativa delle condizioni cliniche del paziente lo giustifichi.
- Un atto generale o regolamentare che preveda limiti orari non è lesivo in concreto se tali limiti non sono stati applicati al piano individualizzato impugnato.
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