Parere n. 301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. -OMISSIS- contro Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’annullamento del decreto Ministeriale n°333-D/103922-339 notificato il 3 giugno 2020 nel quale è stabilita l'archiviazione della pratica di transito nei ruoli civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 333-D/103922-339, notificato il 3 giugno 2020, recante l’archiviazione della procedura di transito nei ruoli civili e il conseguente ripristino degli effetti della dispensa dal servizio per fisica inabilità.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato ma idoneo ai ruoli civili dello Stato non comportanti l’uso delle armi, aveva presentato istanze di transito presso altre amministrazioni civili, chiedendo inizialmente l’assegnazione al Ministero degli Affari Esteri. La prima procedura aveva avuto esito negativo e la successiva istanza era stata dichiarata irricevibile perché presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339. Dopo un precedente giudizio dinanzi al TAR e il successivo accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, il Ministero aveva archiviato definitivamente la procedura di transito, ripristinato l’efficacia del decreto di dispensa e avviato il recupero delle somme corrisposte durante l’aspettativa speciale. Il ricorrente ha impugnato tali determinazioni con ricorso straordinario, contestando l’esito della procedura e le ragioni dell’archiviazione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità. L’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 impedisce allo stesso interessato di proporre ricorso straordinario quando l’atto sia già stato impugnato con ricorso giurisdizionale. Il principio di alternatività opera anche quando le impugnative riguardino punti distinti dello stesso atto o atti distinti ma collegati da un rapporto di presupposizione, connessione diretta o consequenzialità, purché vi sia sostanziale identità del contendere e della relativa ratio. Nel caso concreto, il nuovo provvedimento impugnato, pur formalmente distinto, era meramente esecutivo della pronuncia d’appello e consequenziale alla procedura già esaminata nel giudizio amministrativo. Il ricorrente mirava quindi a sottoporre nuovamente al Consiglio di Stato fatti e atti già oggetto del giudicato, con conseguente rischio di decisioni contrastanti. La Sezione ha pertanto escluso l’esame nel merito e dichiarato il ricorso inammissibile.
Osservazioni
Principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario
Il ricorso straordinario non è ammissibile quando il medesimo interessato abbia già sottoposto la stessa controversia, o una controversia sostanzialmente identica, al giudice amministrativo.
Connessione tra atti distinti e consequenzialità
Il divieto di duplicazione opera anche rispetto ad atti formalmente distinti, quando il provvedimento impugnato in sede straordinaria sia direttamente connesso, presupposto o consequenziale rispetto agli atti già esaminati in sede giurisdizionale.
Provvedimento meramente esecutivo del giudicato
È inammissibile il ricorso straordinario diretto contro un provvedimento meramente esecutivo della pronuncia d’appello, se attraverso tale impugnazione il ricorrente intende rimettere in discussione fatti e atti già coperti dal giudicato.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato
La disposizione esprime il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, volto a evitare decisioni contrastanti sulla medesima controversia. Il principio si applica anche in presenza di atti distinti ma direttamente connessi o consequenziali, quando vi sia sostanziale identità del contendere.
art. 1 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339
Il termine per la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili è stato qualificato, nella precedente sentenza del Consiglio di Stato richiamata nel parere, come perentorio e non suscettibile di proroga o integrazione tardiva.
art. 8 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339
La disposizione è richiamata in relazione al periodo di aspettativa speciale connesso alla procedura di transito e al successivo ripristino degli effetti della dispensa dal servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali nella diffusione del parere.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera non soltanto quando le due impugnative abbiano formalmente il medesimo oggetto, ma anche quando riguardino atti distinti direttamente connessi o consequenziali e sostanzialmente riconducibili alla medesima controversia.
- È inammissibile il ricorso straordinario proposto contro un provvedimento formalmente nuovo ma meramente esecutivo di una pronuncia giurisdizionale, quando l’impugnazione miri a rimettere in discussione fatti, atti o questioni già definiti con giudicato.
- La ratio del principio di alternatività è la tutela dell’unità della funzione decisoria e l’esigenza di evitare decisioni contrastanti sulla stessa controversia, non la mera protezione dell’interesse processuale del privato.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro l’archiviazione della procedura di transito nei ruoli civili
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex assistente capo della Polizia di Stato contro il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La controversia concerne l’archiviazione della procedura di transito nei ruoli civili dello Stato dopo la dichiarazione di non idoneità assoluta al servizio d’istituto.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il ricorrente era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, ma idoneo ai ruoli civili dello Stato non comportanti l’uso delle armi. Aveva quindi presentato un’istanza di transito, chiedendo specificamente l’assegnazione al Ministero degli Affari Esteri.
La prima istanza era stata respinta. Una successiva domanda di transito in altre amministrazioni era stata dichiarata irricevibile perché presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339. Al ricorrente era stato inoltre notificato il decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità, con cessazione dell’aspettativa speciale prevista dall’art. 8 del medesimo decreto.
Precedente giudizio giurisdizionale
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di rigetto della domanda di transito presso il Ministero degli Affari Esteri, il provvedimento di irricevibilità della seconda istanza e il decreto di dispensa dal servizio.
Il TAR aveva accolto le sue ragioni, ritenendo che l’amministrazione dovesse interpretare in senso non restrittivo la volontà dell’interessato e favorirne il reimpiego presso altri ministeri. Il Consiglio di Stato, adito dal Ministero dell’Interno, aveva invece riformato la decisione, qualificando come perentorio il termine di trenta giorni per la domanda di transito e ritenendo che, una volta esaurita negativamente la specifica scelta effettuata dal dipendente, l’amministrazione non fosse tenuta a ricercare d’ufficio ulteriori collocazioni.
Nuovo provvedimento e ricorso straordinario
In esecuzione della pronuncia d’appello, il Ministero dell’Interno aveva archiviato definitivamente la procedura di transito, ripristinato l’efficacia del decreto di dispensa e avviato il recupero delle somme corrisposte durante il periodo di aspettativa speciale disposto in esecuzione della sentenza del TAR.
Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto ministeriale con ricorso straordinario, contestando l’esito della procedura e le determinazioni amministrative conseguenti alla sentenza d’appello.
Principio di alternatività
La Sezione ha applicato l’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, secondo cui, quando un atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Il principio non è limitato ai casi di identità formale dell’atto impugnato. Esso opera anche:
- quando le impugnative riguardino punti distinti dello stesso atto;
- quando riguardino atti diversi collegati da un rapporto di presupposizione;
- quando gli atti siano direttamente connessi e consequenziali e vi sia sostanziale identità del contendere e della relativa ratio.
La Sezione ha richiamato, a questo proposito, precedenti del Consiglio di Stato relativi all’applicazione elastica del principio di alternatività.
Valutazione del caso concreto
Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento oggetto del ricorso straordinario era formalmente nuovo, ma sostanzialmente meramente esecutivo della pronuncia d’appello e consequenziale alla procedura già esaminata nel giudizio instaurato dinanzi al TAR.
Il ricorrente intendeva quindi sottoporre nuovamente al Consiglio di Stato fatti e atti già ricompresi nell’oggetto del giudicato. L’esame nel merito avrebbe potuto determinare decisioni contrastanti e avrebbe violato la funzione del principio di alternatività.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal Ministero dell’Interno e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminarne il merito.
Nella diffusione del parere è stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, in applicazione della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 53/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 54/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 55/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 56/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 57/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 58/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →