Cassazione Civile, Ordinanza n. 24169/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società esercente trasporto pubblico ha impugnato la decisione d'appello che aveva riconosciuto, in via di mero accertamento, il diritto di due dipendenti a essere retribuiti nella misura prevista dall'art. 17, lett. c, R.D.L. n. 2328/1923 per metà del tempo impiegato negli spostamenti tra luoghi diversi di inizio e fine turno, senza prestare servizio, utilizzando un mezzo di servizio gratuito. La società sosteneva che la norma non fosse applicabile quando i lavoratori, iniziando la prestazione al deposito o in linea, non avessero un obbligo di rientro o di passaggio nel luogo indicato, mancando una specifica direttiva aziendale; deduceva inoltre violazione delle regole di interpretazione della legge, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 12 delle preleggi. La Corte di cassazione ha ritenuto che la controversia sul mero accertamento del diritto non richiedesse, in questa fase, la prova analitica della frequenza dei turni o delle distanze, rinviata al successivo giudizio di quantificazione; ha quindi verificato la correttezza dell'interpretazione dell'art. 17, lett. c, confermando che per 'viaggio comandato' rileva ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni, dovuto a necessità logistica aziendale, anche se effettuato con mezzo proprio, purché vi sia non coincidenza tra luogo di inizio e di cessazione della prestazione e tale non coincidenza non dipenda da una scelta del lavoratore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato il diritto dei lavoratori alla retribuzione per il tempo di viaggio computabile ex art. 17, lett. c, R.D.L. n. 2328/1923. Ha precisato che la questione dell'interesse ad agire e della quantificazione concreta delle somme non era oggetto del giudizio di legittimità, trattandosi di azione di mero accertamento rimessa alla successiva fase di liquidazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, lett. c, R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328
"la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto"
La disposizione si applica a ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni, dovuto a necessità logistico-aziendale, quando il luogo di inizio e quello di fine del lavoro giornaliero non coincidono e ciò non dipende da una scelta del lavoratore; è irrilevante il mezzo usato per lo spostamento.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente come parametro di interpretazione della norma, ma la Corte ha aderito a un'interpretazione sistematica e conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il principio dell'onere della prova affermando che, nel successivo giudizio di quantificazione, grava sul lavoratore la dimostrazione delle modalità della prestazione, del tipo di turno, degli spostamenti e della non coincidenza dei luoghi di inizio e termine del lavoro.
art. 1362 c.c.
Dedotto dal ricorrente in combinato con altre norme interpretative; la Corte non ravvisa violazioni poiché l'interpretazione accolta è coerente con il testo normativo e la giurisprudenza precedente.
art. 1363 c.c.
Richiamato dal ricorrente ai fini dell'interpretazione complessiva della norma; la Corte non accoglie la censura.
art. 1366 c.c.
Invocato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo corretta la lettura della norma data dai giudici di merito.
art. 1367 c.c.
Invocato dal ricorrente; non conduce a una diversa interpretazione della disciplina sul viaggio comandato.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, il tempo di trasferimento può essere computato come lavoro effettivo quando lo spostamento è imposto dall'organizzazione dei turni e determina la non coincidenza tra luogo di inizio e luogo di cessazione della prestazione giornaliera.
- Ai fini dell'art. 17, lett. c, R.D.L. n. 2328/1923, è irrilevante che il trasferimento avvenga con mezzo di servizio gratuito o con mezzo proprio: ciò che conta è la necessità logistica aziendale che impone il viaggio.
- Nel giudizio di mero accertamento del diritto alla retribuzione per i viaggi comandati, le questioni relative alla concreta quantificazione del credito e alla prova puntuale delle distanze o della frequenza dei turni possono essere riservate alla successiva fase liquidatoria.
- L'onere di allegare e provare le modalità della prestazione, il tipo di turnazione e la non coincidenza dei luoghi di inizio e termine del lavoro grava sul lavoratore quando si discuta del riconoscimento concreto del diritto previsto dalla norma.
- L'interpretazione della disciplina speciale sul viaggio comandato deve essere effettuata secondo il testo della norma e la sua funzione compensativa del tempo di spostamento imposto dall'organizzazione aziendale, senza limitarsi all'ipotesi del solo mezzo gratuito di servizio.
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