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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società, per l'anno d'imposta 2006, l'illegittima deduzione di costi e l'indebita detrazione IVA connessi ad acquisti di rottami e materiali di recupero ritenuti soggettivamente inesistenti, effettuati mediante inversione contabile e, secondo la CTR, riconducibili a un meccanismo fraudolento con società cartiera. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe deciso come se si trattasse di operazioni oggettivamente inesistenti, mentre l'accertamento riguardava operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione dell'art. 8 d.l. 16/2012, per avere negato la deducibilità dei costi solo perché collegati a operazioni soggettivamente inesistenti, senza verificare i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; 3) violazione dell'art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per aver ritenuto illegittima la detrazione IVA in regime di reverse charge come se le operazioni fossero oggettivamente inesistenti e per non aver correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio sulla consapevole partecipazione alla frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ma fondato il secondo. Ha affermato che la CTR aveva correttamente ricondotto la pretesa a operazioni soggettivamente inesistenti e che, in tema di reverse charge, il diritto alla detrazione IVA può essere escluso quando il cessionario sia consapevole del fornitore fittizio o dell'evasione, o avrebbe dovuto saperlo. Ha tuttavia rilevato che la CTR aveva erroneamente negato la deducibilità dei costi in blocco, senza verificare i requisiti generali di deducibilità previsti dalla disciplina fiscale e dalla giurisprudenza richiamata dopo l'art. 8 d.l. 16/2012. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/decisone su questione diversa da quella dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al thema decidendum/probandum.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    la Corte lo richiama come base per affermare che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi non è esclusa in via automatica dalla sola consapevole partecipazione alla frode, dovendosi verificare i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di regime dell'inversione contabile e di detrazione IVA nelle operazioni di acquisto di rottami e materiali di recupero.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; l'Ufficio deve fornire elementi presuntivi idonei sull'inesistenza dell'operazione, poi grava sul contribuente la prova contraria.

  • d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come disciplina IVA applicabile alle operazioni con inversione contabile.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice deve attenersi alla qualificazione della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e non può fondare la decisione su una diversa categoria di inesistenza se ciò comporta uno sviamento del thema decidendum.
  • In tema di IVA e reverse charge, il diritto alla detrazione non spetta al cessionario che abbia partecipato consapevolmente a un'evasione o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la fattura indicava un fornitore fittizio; è comunque necessario accertare la concreta riconducibilità dell'operazione a un meccanismo evasivo.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dell'Amministrazione può essere anche presuntiva e può fondarsi su indici sintomatici quali la natura di cartiera del fornitore, la mancanza di struttura del soggetto interposto e il vantaggio economico anomalo ottenuto dall'acquirente.
  • La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è esclusa automaticamente dalla sola frode soggettiva: occorre verificare, caso per caso, i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità del costo.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito validi elementi presuntivi sull'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve offrire prova contraria idonea a superare la ricostruzione dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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