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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4536/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., connessa alla competenza territoriale: si deduce che nelle motivazioni di primo grado sarebbe mancata ogni considerazione sulla competenza territoriale; si contesta che la Corte d'appello abbia assunto che la filiale della Banca dell'Adriatico s.p.a. avesse sede in Ascoli Piceno, posto che dagli atti non emergerebbe tale circostanza e l'istituto si sarebbe nel frattempo fuso con Intesa Sanpaolo; si sostiene che il luogo in cui sarebbe stato realizzato l'ingiusto profitto sia diverso e che, richiamando l'eccezione già proposta, il difensore potesse svolgere ulteriori deduzioni anche richiamando le regole suppletive dell'art. 9 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Primo, il motivo è generico e aspecifico in quanto propone fatti (la collocazione della filiale in Osimo-Ancona) non provati nel merito e non confronta la specifica motivazione del giudice d'appello, che si era basata sulla documentazione prodotta dalla parte civile. Secondo, anche sul merito la Corte ha ritenuto illegittima l'introduzione, nelle fasi successive del giudizio, di argomentazioni diverse da quelle effettivamente prospettate nel giudizio di primo grado: l'eccezione di incompetenza territoriale, se ritualmente proposta e respinta, può essere riproposta in impugnazione solo nei medesimi termini; non sono pertanto sindacabili nuove deduzioni non già svolte davanti al primo giudice. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    contestato nel motivo di ricorso

    Le censure concernenti la motivazione e la valutazione della prova in relazione alla competenza territoriale devono essere concrete e confrontare la motivazione impugnata; motivate in termini specifici o si considerano generiche.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    procedimento trattato in forma cartolare

    Consente la trattazione del ricorso in forma cartolare; la Corte ha proceduto su memoria e atti senza discussione orale.

  • art. 491, cod. proc. pen.

    termine per proporre l'eccezione di incompetenza

    L'eccezione di incompetenza deve essere prospettata tempestivamente; se proposta e respinta, può essere riproposta in impugnazione ma solo con le medesime argomentazioni.

  • art. 9, cod. proc. pen.

    richiamato dal difensore come regola suppletiva

    Norme suppletive non autorizzano l'introduzione di argomentazioni nuove in sede di impugnazione per spostare la competenza territoriale rispetto a quanto dedotto in primo grado.

  • art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato nella motivazione

    Attribuisce alla fase di primo grado la sede processuale destinata a valutare la questione della competenza; le argomentazioni non svolte allora non possono essere decisive nelle fasi successive.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    applicata per la condanna alla Cassa delle ammende

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente fissata (qui euro 3.000,00).

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata in modo specifico e provato nella fase processuale prevista (di regola il primo grado); in cassazione non è permesso introdurre argomentazioni nuove che spostino il centro di imputazione rispetto a quanto originariamente prospettato.
  • Un motivo di cassazione generico o che non confronti puntualmente la motivazione impugnata è destinato all'inammissibilità.
  • Se il giudice di merito fonda la propria decisione su documentazione prodotta dalla controparte, il ricorrente deve contestare e confutare specificamente quella prova per rendere efficace il motivo di impugnazione.
  • L'uso di norme 'suppletive' non legittima la trasformazione tardiva delle ragioni di competenza: la strategia difensiva deve essere coerente e tempestiva nelle fasi processuali pertinenti.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa o per motivi manifestamente infondati è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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