Sentenza n. 1160/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rimodulazione del progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000, mediante sostituzione del servizio di educativa territoriale con attività laboratoriale presso un Centro Socio Educativo
Esito
Favorevole al ricorrente (utente servizio sociale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, nella qualità di genitore e amministratore di sostegno del figlio, ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza presentata al Comune di Palermo il 20 settembre 2024 e successivamente trasmessa alla Commissione UVM dell'ASP di Palermo il 1° ottobre 2024. L'istanza chiedeva la rimodulazione del progetto individualizzato predisposto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, in particolare il cambio del servizio di educativa territoriale con attività laboratoriale presso un Centro Socio Educativo. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformandosi alla memoria depositata dal ricorrente e rilevando quindi il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna delle amministrazioni al pagamento complessivo di 1.500 euro, oltre IVA, CPA, accessori di legge e rifusione del contributo unificato se versato, nella misura di metà per ciascuna amministrazione. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
progetto individualizzato
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di rimodulazione del progetto individualizzato relativo al servizio socio-assistenziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio dell'amministrazione, sopravviene una situazione idonea a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente o comunque viene meno l'interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originariamente proposta.
- Nei giudizi riguardanti prestazioni o progetti socio-sanitari riferiti a persone con disabilità, la diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
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