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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19056/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato giudicato dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un furto con strappo aggravato dalla recidiva, commesso a Napoli l'11 giugno 2024, con determinazione concordata della pena con il Procuratore Generale. In cassazione, tramite il difensore, ha proposto un solo motivo denunciando vizio di motivazione: ha lamentato che, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, il giudice non avrebbe valutato la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che, in sede di concordato in appello, l'imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di gravame relativo alle attenuanti generiche, concordando con il Procuratore Generale soltanto la rideterminazione del quantum di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza riproposta in sede di legittimità investisse un motivo espressamente rinunciato nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; pertanto, il controllo di cassazione resta limitato ai motivi non oggetto di rinuncia, salvo il caso di pena illegale, non dedotto né ravvisato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, con rinuncia espressa a specifici motivi di gravame, limita il perimetro della cognizione anche in cassazione ai soli punti non rinunciati; non è consentito riproporre censure su motivi abbandonati, salvo pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha scrutinato il ricorso de plano e, dichiarandolo inammissibile, ha applicato il relativo regime processuale.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la decisione della Corte di appello mediante concordato sulla pena in appello.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia espressa a un motivo di gravame preclude la sua successiva riproposizione in cassazione.
  • Il giudizio di legittimità avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello è circoscritto ai motivi non oggetto di rinuncia, salvo che si deduca o emerga una pena illegale.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in cassazione se, in appello, l'imputato ha rinunciato al relativo motivo nell'ambito dell'accordo sulla sola rideterminazione della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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