Sentenza n. 108/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento della revoca del nulla osta all''ingresso di Noumi Bilel disposto dallo Sportello Unico per l''Immigrazione in data 29 gennaio 2025, codice pratica -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per asserita carenza della dichiarazione di ospitalità
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso, preceduta da un preavviso fondato sulla carenza della dichiarazione di ospitalità. Ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998, per insussistenza dei presupposti della revoca, nonché eccesso di potere per irragionevolezza. Ha inoltre denunciato la violazione delle garanzie procedimentali, assumendo che la comunicazione di avvio non fosse sufficientemente precisa e che fosse stato concesso un termine irragionevolmente breve per il riscontro. Il ricorrente ha rappresentato di avere tempestivamente trasmesso, tramite la consulente del lavoro, la dichiarazione di ospitalità vidimata dalla Questura e l'attestazione comunale di idoneità dell'alloggio. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto decisivo il primo motivo, accertando che il preavviso di revoca era stato tempestivamente riscontrato con la trasmissione della dichiarazione di ospitalità e dell'attestazione comunale di idoneità dell'alloggio. Sebbene la dichiarazione di ospitalità fosse incompleta quanto all'indirizzo, tale dato era univocamente desumibile dall'attestazione comunale, che indicava l'indirizzo, gli estremi catastali dell'immobile e il collegamento con la pratica di ingresso. La carenza documentale era quindi meramente formale e superabile, sicché non ricorrevano i presupposti per la revoca. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dell'Amministrazione, per euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La revoca del nulla osta all'ingresso richiede la sussistenza dei relativi presupposti; non è legittima quando la documentazione trasmessa consente di superare una carenza meramente formale e di ricostruire univocamente il dato mancante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso per carenza documentale è illegittima quando il documento prodotto, pur formalmente incompleto, può essere integrato o interpretato mediante altra documentazione acquisita tempestivamente dall'amministrazione, dalla quale il dato mancante risulti univocamente desumibile.
- Una carenza documentale meramente formale e pienamente superabile non giustifica la revoca del nulla osta all'ingresso quando la documentazione complessivamente trasmessa consente all'amministrazione di verificare il requisito sostanziale richiesto.
- Ai fini della legittimità della revoca, l'amministrazione deve valutare il contenuto complessivo e coordinato della documentazione tempestivamente prodotta dall'interessato, senza arrestarsi a un'omissione formale quando il requisito può essere identificato con certezza.
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