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Sentenza

Sentenza n. 706/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1044/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione scolastica. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione di complessivi euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. L’Amministrazione si è costituita senza dimostrare l’avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendolo documentalmente fondato. Ha accertato che la sentenza posta in esecuzione conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata all’Amministrazione. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento né allegato fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con interessi legali o rivalutazione monetaria secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme spettanti, previa richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per determinare gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dovuti dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

  • l. n. 107/2015

    È indicata quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione da parte dell’amministrazione dell’avvenuta esecuzione di una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato.
  • Quando l’amministrazione non contesta efficacemente l’inadempimento e non deduce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le attività necessarie alla concreta attribuzione delle somme o delle utilità riconosciute.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, definendone poteri, modalità e ulteriore termine di adempimento.
  • La condanna pecuniaria contenuta nel giudicato deve essere eseguita mediante corresponsione dell’importo riconosciuto, comprensivo degli accessori espressamente previsti dal titolo esecutivo e determinati secondo il criterio normativo richiamato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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