Cassazione Civile, Ordinanza n. 02598/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in appello una decisione sfavorevole: la Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto fosse soggetta alla decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, e che tale decadenza colpisse il diritto sostanziale alla rivalutazione, non soltanto i singoli ratei di pensione non ricalcolati. In cassazione il lavoratore ha dedotto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la decadenza dovesse riguardare solo i singoli ratei triennali e non il diritto alla rivalutazione contributiva in sé; con il secondo e il terzo ha formalmente denunciato la violazione dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992, lamentando il mancato riconoscimento del coefficiente di maggiorazione dell'1,5 per l'intero periodo di esposizione e il mancato accertamento dell'esposizione all'amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo applicabile, si estende anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per pensionati sia per non pensionati, e colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva nella sua interezza, non solo le differenze dei ratei di pensione. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. Non è stata disposta condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970
La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto; comprende tutte le domande che incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura, inclusa la consistenza dell'anzianità contributiva utile.
D.L. n. 384 del 1992, art. 4
Ha sostituito il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 richiamato dalla Corte come base della decadenza applicata.
L. n. 438 del 1992
Legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992, richiamata nel testo della norma sulla decadenza.
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
Disciplina il beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, funzionale all'accesso o al miglioramento del trattamento pensionistico.
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande di riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, perché tali domande incidono sulla misura o sull'accesso alla prestazione previdenziale.
- Quando si agisce per il riconoscimento della rivalutazione contributiva, non si fa valere un mero ricalcolo dei singoli ratei di pensione, ma un autonomo diritto previdenziale, ancorato a presupposti propri e distinto dal diritto al trattamento pensionistico.
- Se opera la decadenza sull'azione relativa alla maggiorazione contributiva, essa copre l'intero diritto alla rivalutazione e tutte le differenze da esso derivanti, non solo i ratei maturati in un determinato arco temporale.
- Se il primo motivo di ricorso esclude la fondatezza della domanda per intervenuta decadenza, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti.
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