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Sentenza

Sentenza n. 2211/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1063/2024 pubbl. il 29/05/2024 RG n. 972/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202510499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1063/2024, passata in giudicato, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione della docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del precedente giudizio. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale, con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, la ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato. L'Amministrazione si è costituita senza contestare l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in particolare la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra la notifica del titolo e la notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, ha ordinato all'Amministrazione di corrispondere le somme dovute e di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto per l'attività commissariale, ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'amministrazione presso la sua sede reale con le formalità previste per conferirle efficacia di titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato che impone il pagamento di somme e l'attivazione di una prestazione amministrativa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta la liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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