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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37482/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna (05/01/2024) che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa denunciava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che: il reato di resistenza sarebbe stato un mero reato d'impeto per il quale il giudice di convalida aveva escluso esigenze cautelari; i riferimenti alle modalita della condotta e alle condizioni soggettive e ambientali dell'indagato erano generici; e che era arbitraria l'esclusione di misure meno afflittive, non avendo il Tribunale adeguatamente preso in considerazione gli elementi positivi dedotti dall'imputato in sede di interrogatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere per entrambe le fattispecie, sulla base della gravita e delle modalita del fatto (evento del 11/12/2023), della precedente condanna per rapina risalente a circa un anno prima, della reazione violenta alla polizia e dell'assenza di domicilio stabile, di regolare occupazione e dello status irregolare sul territorio. La Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione puo essere desunto in via prognostica dalle modalita della condotta, dalla personalita e dal contesto socio-ambientale e che il Tribunale ha motivato adeguatamente l'impossibilita di adottare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) per l'assenza di stabile ospitalita presso terzi. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Cassazione conferma che il requisito dell'attualita e concretezza del pericolo di reiterazione puo essere desunto, in prospettiva prognostica, dalle modalita della condotta, dalla personalita del soggetto e dal contesto socio-ambientale; non richiede l'individuazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalita di motivazione dell'applicazione delle misure cautelari. La Corte ha ritenuto che non ricorra vizio di motivazione in ordine all'ordinanza impugnata, che ha valutato e adeguatamente motivato il rigetto delle alternative meno afflittive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilita di infliggere somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inutilmente proposti o inconferenti. La Corte ha applicato tale previsione condannando l'attore al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.

    Norma che ha autorizzato il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura e stata seguita correttamente ai sensi di tale disciplina.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione ai fini della custodia cautelare puo essere valutato prognosticamente anche sulla base delle modalita della condotta, della personalita dell'indagato e del contesto socio-ambientale, anche se i fatti non sono recentissimi.
  • Precedenti penali, reazioni violente alla polizia, assenza di domicilio stabile, irregolarita di soggiorno e mancanza di occupazione regolare sono fattori che rafforzano la legittimita della custodia cautelare.
  • Il giudice puo rifiutare misure meno afflittive se non esistono concrete possibilita di eseguirle (es. impossibilita di essere ospitati presso terzi); la valutazione deve essere motivata, ma non necessariamente dettagliata oltre misura se fondata su elementi concreti.
  • I ricorsi per cassazione che contestano la valutazione prognostica e la motivazione delle misure cautelari incontrano limiti di ammissibilita: va dimostrata una specifica violazione normativa o illogicita manifesta nella motivazione per sperare nell'annullamento.
  • Per contrastare efficacemente la richiesta o conferma della custodia cautelare, la difesa dovrebbe proporre e documentare elementi concreti e verificabili (stabile alloggio, lavoro, legami familiari, perizia sulla personalita) che riducano la percezione del rischio di recidiva.

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