Sentenza n. 830/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, dell'Ordinanza nr. 33 del 17/03/2025 del Sindaco del Comune di Arzano e di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per l'interesse dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di bonifica di un immobile contenente amianto, rivolta ai ricorrenti quali presunti titolari del subalterno n. 30
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari erroneamente individuati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 33 del 17 marzo 2025, deducendo di non essere proprietari del subalterno n. 30 dell'immobile contenente amianto, di non averne la disponibilità e, pertanto, di non essere in condizione di eseguire l'ordine di bonifica. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza nei confronti dei ricorrenti. Successivamente, a seguito di riesame, il Sindaco ha verificato che i ricorrenti non erano titolari del subalterno e ha revocato l'ordinanza limitatamente alla loro posizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'amministrazione, con il provvedimento del 21 novembre 2025, ha riesaminato la posizione dei ricorrenti, ha riconosciuto che essi non erano titolari del subalterno n. 30 e ha revocato l'atto impugnato nella parte relativa ai medesimi. La revoca ha recepito la fondatezza della pretesa azionata, eliminando l'interesse alla decisione di merito sull'annullamento. Le spese sono state poste a carico del Comune di Arzano, in ragione della fondatezza del ricorso, e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina l'atto impugnato, riconosce l'erroneità della posizione sostanziale attribuita al ricorrente e revoca l'atto nella parte che lo riguarda, facendo venir meno l'interesse alla decisione di annullamento.
- Quando la revoca in autotutela dell'atto impugnato consegue al riconoscimento della fondatezza della pretesa del ricorrente, le spese di giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione, anche se il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere.
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