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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 1145/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, pubblicata il 30 giugno 2025, sul ricorso numero di registro generale 771 del 2025, proposto da INWIT S.p.A. contro Comune di Casali del Manco, non costituito in giudizio, e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Calabria.

Giustizia amministrativa202501284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale all’installazione di un impianto di telecomunicazioni, ritenendo formato il silenzio-assenso

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore di telecomunicazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli opponenti hanno proposto opposizione di terzo ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.a., deducendo di essere litisconsorti necessari pretermessi, agevolmente identificabili in ragione della vicinanza delle loro proprietà e attività all’impianto e del riferimento, nel diniego comunale, alla presenza di studi medici e fabbricati vicini. Hanno sostenuto che la sentenza opposta avrebbe legittimato un’opera pregiudizievole per la salute e incompatibile con i vincoli di zona. Nel merito hanno dedotto: la violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, per omessa pubblicizzazione dell’istanza di installazione, ritenuta causa di un vizio sostanziale impeditivo della formazione del silenzio-assenso; l’omessa valutazione di siti alternativi e dell’impossibilità di delocalizzare l’impianto; il rischio derivante dall’esposizione ai campi elettromagnetici, anche per la presenza di strutture sensibili; l’incompatibilità del sito, ricadente in classe 4 di fattibilità con gravi limitazioni; e l’effetto ostativo del parere regionale negativo relativo alle movimentazioni di terra e al vincolo idrogeologico. INWIT ha eccepito il difetto di interesse attuale e concreto, poiché il Comune aveva successivamente annullato in autotutela il titolo formatosi per silentium, nonché la genericità della lesione prospettata e l’eterogeneità delle posizioni degli opponenti. Ha inoltre contestato la loro non agevole individuabilità e, nel merito, l’irrilevanza dell’omessa pubblicizzazione, l’assenza di un obbligo di ricerca di siti alternativi per gli interventi del Piano Italia 5G e l’avvenuta formazione per silentium del nullaosta idrogeologico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’opposizione di terzo inammissibile per carenza di interesse ad agire. Pur riconoscendo la sostanziale legittimazione degli opponenti derivante dalla vicinitas, data la collocazione degli edifici a circa 18,25 metri dall’impianto, il Collegio ha ritenuto non dimostrato un interesse personale, concreto e attuale. Le allegazioni sulla nocività per la salute e sul deprezzamento degli immobili erano generiche: non risultava contestato il rispetto dei limiti di esposizione fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e non era stato prodotto alcun elemento oggettivo a sostegno del pregiudizio patrimoniale. La mera prossimità dell’impianto, accompagnata da petizioni di principio sulla nocività dei campi elettromagnetici, non è stata ritenuta sufficiente. Il TAR ha quindi assorbito gli ulteriori profili processuali e di merito. In via di completezza, ha comunque osservato che i motivi dedotti non avrebbero condotto a un diverso esito: l’omessa pubblicizzazione dell’istanza, pur potenzialmente rilevante, non avrebbe inciso sul risultato poiché l’apporto partecipativo non avrebbe potuto superare i presupposti del silenzio-assenso; per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, la localizzazione secondo i pixel del bando PNRR non è subordinata alla ricerca di siti alternativi; i limiti elettromagnetici sono riservati allo Stato e il campo previsto, pari a 4,84 V/m, era inferiore alla soglia cautelativa di 15 V/m; per le movimentazioni inferiori a 500 m³ in area agricola non boscata, la competenza sul nullaosta idrogeologico spettava al Comune e, in assenza di diniego espresso entro i termini, il nullaosta si era formato per silentium. Gli opponenti sono stati condannati al pagamento, in favore di INWIT, di 4.000 euro per spese di lite, oltre accessori; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • artt. 108 e 109 c.p.a.

    Disciplinano l’opposizione di terzo nel processo amministrativo; nel caso concreto l’opposizione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003

    Prevede la pubblicizzazione dell’istanza per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; il TAR ha ritenuto che l’omissione possa essere potenzialmente rilevante, ma non decisiva nel caso concreto, poiché l’apporto partecipativo dei terzi non avrebbe mutato l’esito procedimentale.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Consente, secondo il ragionamento riportato in sentenza, la formazione per silentium del nullaosta idrogeologico in assenza di diniego espresso dell’amministrazione comunale competente entro i termini procedimentali.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024

    la localizzazione degli impianti è “disposta [...] sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”

    Per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, la localizzazione secondo i pixel del bando PNRR avviene senza margini di discrezionalità e non è subordinata alla preventiva ricerca o dimostrazione dell’assenza di siti alternativi.

  • d.P.C.M. 8 luglio 2003

    Fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici; tali limiti costituiscono espressione del principio di precauzione. Il rispetto dei limiti esclude, in assenza di elementi specifici, la sufficienza di generiche allegazioni di nocività.

  • artt. 86 e 90 d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, con un regime autorizzatorio diverso da quello degli ordinari titoli edilizi.

Massime di principio

  • In materia di impianti di telecomunicazione, la mera vicinanza dell’opera a immobili o attività non dimostra da sola l’interesse concreto e attuale al ricorso o all’opposizione di terzo; il ricorrente deve prospettare, almeno mediante un principio di prova, un pregiudizio specifico alla propria sfera giuridica, patrimoniale, sanitaria o urbanistico-ambientale.
  • La legittimazione derivante dalla vicinitas e l’interesse a ricorrere sono condizioni distinte: anche quando la prossimità fisica consente di riconoscere una posizione differenziata, l’azione è inammissibile se il pregiudizio prospettato resta generico e fondato su mere affermazioni astratte.
  • Il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla normativa statale esprime il principio di precauzione; in assenza di elementi tecnici specifici, la sola allegazione di una generica nocività dell’impianto o della tecnologia 5G non è sufficiente a fondare l’interesse ad agire né a giustificare poteri inibitori comunali.
  • Per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, la localizzazione dell’impianto secondo i pixel territoriali individuati dal bando PNRR non è subordinata alla preventiva ricerca di siti alternativi, poiché la disciplina speciale privilegia la realizzazione della copertura digitale nelle aree a fallimento di mercato.
  • L’omessa pubblicizzazione dell’istanza prevista dall’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 può costituire un vizio potenzialmente rilevante, ma non determina un diverso esito quando sia accertato che la partecipazione dei terzi, anche se consentita, non avrebbe potuto incidere sui presupposti sostanziali per la formazione del silenzio-assenso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazionePrincipi di precauzione e prevenzioneVizi formali non invalidanti

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