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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01260/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia riguarda la divisione di un’area cortilizia sita in Roma, prospiciente un complesso immobiliare, nell’ambito di una vicenda successoria e divisoria tra fratelli. In primo grado la domanda di divisione era stata dichiarata inammissibile per difetto di prova della comunione del bene in capo alla de cuius, poiché non erano stati prodotti i certificati dei registri immobiliari né una relazione notarile sostitutiva. In appello, la Corte territoriale aveva invece accertato che l’area non era stata ricompresa nella prima divisione ereditaria tra i genitori, che la de cuius aveva lasciato la quota disponibile dell’area alla figlia e che il bene era rimasto in comunione tra i fratelli, disponendone lo scioglimento. Nel giudizio di appello era intervenuta una terza soggetto, assumendo di essere comproprietaria dell’area per aver acquistato un’unità immobiliare con relative pertinenze, e denunciando anche violazione del contraddittorio. Con la sentenza definitiva la Corte d’appello aveva corretto i dati catastali, respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio, approvato il progetto divisionale del CTU e diviso l’area in due porzioni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 92 disp. att. c.p.c. per omessa pronuncia sull’istanza di correzione/precisazione della consulenza tecnica, perché il quesito al CTU avrebbe riguardato una particella errata e riferimenti geografici errati; 2) violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere la Corte deciso in danno di un litisconsorte necessario, sostenendo che l’interveniente fosse comproprietaria dell’area; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, lamentando che l’originaria domanda avesse riguardato la particella 227 e non la particella 78, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure, osservando che la procura speciale era valida anche per la sentenza definitiva, che la Corte d’appello aveva plausibilmente ricostruito l’errore di identificazione catastale e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha ritenuto che l’intervento della terza fosse volontario e che la decisione non avesse alterato il petitum, ma si fosse limitata a correggere un errore materiale di identificazione della particella effettivamente oggetto della domanda, coincidente con l’area cortilizia antistante il fabbricato. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa omessa pronuncia, sulla violazione del contraddittorio e sull’ultrapetizione, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato gli atti di causa e la domanda originaria, limitandosi a correggere un errore materiale di identificazione catastale tra particella 227 e particella 78. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente, con liquidazione dei compensi e degli esborsi, oltre accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse sostanzialmente a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sulla corretta identificazione dell’area e del quesito al CTU.

  • art. 102 c.p.c.

    È stato escluso il litisconsorzio necessario: l’intervento del terzo è stato qualificato come intervento principale litisconsortile volontario, con contraddittorio correttamente instaurato.

  • art. 105 c.p.c.

    L’intervento della terza parte è stato ricondotto all’intervento volontario principale, non a una partecipazione necessaria al giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata ultrapetizione, perché la Corte d’appello si è limitata a correggere l’erronea identificazione catastale del bene, senza attribuire un bene diverso da quello domandato.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    L’interpretazione dell’atto di cessione è stata considerata corretta e riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione del tutto illogica o omessa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale riguarda solo l’omesso esame di fatti storici decisivi e non la critica al ragionamento decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura speciale e non richiede uno specifico riferimento nominativo alla sentenza impugnata, purché formi corpo con l’atto processuale.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale e degli atti negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione radicalmente carente o illogica.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, correggendo un errore materiale o di identificazione del bene, attribuisce alle parti proprio il bene effettivamente richiesto, senza alterare gli elementi oggettivi dell’azione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il contenuto delle prove o il ragionamento decisorio del giudice di merito, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il litisconsorzio necessario non ricorre solo perché un terzo intervenga a rivendicare un diritto sul bene: se l’intervento è volontario e il contraddittorio è instaurato, la decisione è valida nei suoi confronti solo nei limiti del diritto effettivamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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