Cassazione Penale, Sentenza n. 27012/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. contestato come partecipazione e costituzione di una vasta associazione di tipo mafioso operante in Lombardia (locale di Legnano - Lonate - Pozzolo). Il ricorso denunciava: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata sussistenza dei gravi indizi; insufficienza probatoria delle intercettazioni e della presunta "lettera" attribuita al Rispoli (con contestazione della possibilità di comunicare dall'istituto del 41-bis); inesistenza di elementi nuovi e illegittimo deposito di memoria da parte della Procura; carenza degli elementi per ritenere attuali le esigenze cautelari e prospettiva di ne bis in idem rispetto a precedenti condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione congrua e coerente, ha correttamente valorizzato unitariamente le risultanze (intercettazioni, incontri, versamenti riconducibili al Rispoli tramite familiari, rapporti con le mafie storiche) e ha spiegato le criticità dell'operato del Gip che aveva rigettato la cautela. La Cassazione ha richiamato i principi sul sindacato in sede di legittimità (limiti dell'art. 606 c.p.p.), sull'apprezzamento delle intercettazioni come prova e sulla presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. non superata. Ha altresì escluso il ne bis in idem perché i fatti contestati sono successivi e non sovrapponibili a quelli oggetto delle precedenti condanne.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Fondamento dell'appello del P.M. al Tribunale del riesame; consente la produzione di elementi probatori "nuovi" nel procedimento d'appello cautelare, nel rispetto dei termini e del contraddittorio.
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen.
Delitto contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti a sostenere la grave probabilità di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso operante su territorio lombardo.
art. 41-bis ord. pen.
Regime di detenzione speciale invocato dalla difesa per sostenere l'impossibilità di dirigere l'associazione dal carcere; la Corte ha ritenuto che la condizione di detenzione al 41-bis non escluda di per sé la possibilità di coordinamento quando gli altri elementi indiziari indicano continuità di influenza.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Cassazione sui motivi di ricorso: la censura sulla motivazione deve assumere i connotati di cui all'art. 606 (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
art. 192 cod. proc. pen.
Principio che ammette il valore probatorio diretto delle intercettazioni (anche frammentarie) senza necessità di riscontri ulteriori, purché la valutazione segua criteri di linearità logica.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto associativo mafioso: può essere superata solo mediante elementi che dimostrino la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione; in assenza di tali elementi il giudice può applicare la misura senza dover provare l'esistenza delle esigenze cautelari.
legge n. 47 del 2015
legge n. 47 del 2015 (modifica art. 275 c.p.p.)
Novellazione che ha inciso sulla presunzione di pericolosità sociale per reati associativi; citata per spiegare il regime probatorio della pericolosità cautelare.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che nel procedimento d'appello cautelare proposto dal P.M. non si applicano rigidamente le regole dell'atto di appello previste dall'art. 603, consentendo la produzione di prove nuove nell'ambito del devolutum.
art. 309 e ss. cod. proc. pen.
art. 309 e seguenti cod. proc. pen.
Principi procedurali relativi alle misure cautelari e alle garanzie difensive richiamati nelle censure difensive in tema di motivi procedurali e notifica di memorie.
art. 127 cod. proc. pen.
art. 127, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini per il deposito di documenti prima dell'udienza; la Corte ha ritenuto che il deposito della memoria del P.M. cinque giorni prima fosse conforme.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ragionamento sul ne bis in idem per chiarire che l'identità del fatto si valuta sugli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e non su mere sovrapposizioni di partecipazione o denominazione dell'organizzazione.
Massime di principio
- In caso di ribaltamento in appello della decisione del Gip che aveva rigettato la cautela, il Tribunale del riesame deve fornire motivazione articolata che confronti e superi criticamente le ragioni del provvedimento riformato; non è sempre richiesta una "motivazione rafforzata", ma il nuovo giudizio deve risultare logicamente persuasivo.
- Le intercettazioni, anche se criptiche o catturate per parti, possono costituire prova diretta della partecipazione associativa senza necessari riscontri esterni, purché la loro interpretazione segua criteri di linearità logica e non si dimostri un travisamento della prova.
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi di tipo mafioso (art. 275, comma 3 c.p.p.) può essere superata solo con elementi concreti che provino la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione; l'esistenza di detenzione al regime 41-bis non esclude automaticamente la pericolosità se ci sono altri indici di continuità.
- La produzione, da parte del P.M., di elementi probatori "nuovi" in sede di appello cautelare è ammessa nei limiti del devolutum e dei termini processuali; la difesa deve comunque poter esercitare il contraddittorio e ottenere un termine congruo per replicare.
- Il principio del ne bis in idem va valutato restringendo l'identità del fatto agli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità): successive o diverse manifestazioni associative nel tempo non determinano automaticamente l'identità del fatto rispetto a precedenti condanne.
- Il sindacato della Cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari è limitato: sono sindacabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; censure che chiedono una diversa valutazione delle prove di merito sono inammissibili.
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