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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00019/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di condanna per furto (art. 624 cod. pen.). Nel gravame aveva contestato la valutazione probatoria: negava che fosse provata la sua presenza sul luogo del furto (negozi "Tigotà" di Funo di Argelato), censurava l'attendibilità del riconoscimento operato da un agente (scarsa visibilità, nebbia, contatto visivo brevissimo) e riteneva insufficienti i tabulati telefonici e l'avvenuto rinvenimento della refurtiva nel veicolo per dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il concorso nel furto. Denunciava inoltre che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere l'appello generico per difetto della c.d. specificità estrinseca ex art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'atto di appello avesse sufficientemente enunciato i rilievi critici rispetto alla motivazione del Tribunale e che la Corte d'appello aveva fatto indebito ingresso in un apprezzamento di merito nella valutazione dell'ammissibilità (avendo ritenuto i motivi manifestamente inidonei a confutare la motivazione). Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il proseguo del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato di furto, oggetto della condanna impugnata

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente a supporto del motivo di cassazione; utilizzato come riferimento formale nell'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione

  • art. 581, commi 1, lett. d) e 1-bis, cod. proc. pen.

    Disposizioni processuali che regolano l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte interpreta il requisito richiedendo la correlazione puntuale tra i rilievi dell'atto di impugnazione e le ragioni della decisione impugnata (specificità intrinseca ed estrinseca) e chiarisce che l'accertamento dell'ammissibilità non può degenerare in un sindacato di merito sulla fondatezza delle censure

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d) e richiamate norme di modifica)

    Norma di carattere modificativo richiamata per indicare la versione applicabile dell'art. 581 c.p.p.; la Corte applica la versione novellata entrata in vigore il 30/12/2022

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento della Corte per distinguere la "manifesta infondatezza" (istituto proprio del ricorso per cassazione) dall'ipotesi di inammissibilità dell'appello per aspecificità; la Corte esclude che si possa sostituire al controllo di ammissibilità un accertamento di manifesta infondatezza tipico del merito

Massime di principio

  • Il motivo di appello deve indicare con precisione i capi o i punti della decisione impugnata e le ragioni di fatto o di diritto per cui se ne chiede la riforma: non è richiesta una disamina analitica ma una identificabilità accettabile e puntuale dei rilievi
  • La specificità può essere di due tipi: intrinseca (i motivi devono essere argomentati) ed estrinseca (i motivi devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata); l'assenza di una di queste comporta l'inammissibilità
  • Il giudice dell'ammissibilità non può sostituirsi al giudice di merito: non è legittimo dichiarare inammissibile l'appello perché si ritiene, già nella fase di ammissibilità, che le censure siano manifestamente incapaci di confutare l'apparato motivazionale; tale valutazione attiene al merito
  • In contestazioni di fatto (es. riconoscimento visivo, presenza sul luogo, rilevanza dei tabulati telefonici, rinvenimento di refurtiva nel veicolo) il giudizio sulla capacità probatoria compete al merito e non può essere risolto in sede di verifica della sola specificità dell'impugnazione
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile l'appello per aspecificità ma emerge che l'atto di gravame conteneva elementi riconducibili alla motivazione impugnata, la Corte di cassazione può annullare il provvedimento e rinviare al giudice d'appello per il giudizio di merito

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