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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15277/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo la natura del reato oggetto della sentenza impugnata, ma la decisione di legittimità riguarda esclusivamente i profili di dosimetria della pena, recidiva e attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano tre: 1) contestazione dell'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata; 2) contestazione della sussistenza della recidiva; 3) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da congrua motivazione, che la recidiva va valutata in concreto alla luce del rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne, e che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi che il giudice può legittimamente ritenere assenti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito entro i limiti della discrezionalità riconosciuta dalla legge.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della pena e della recidiva deve essere compiuta in concreto sulla base dei criteri legalmente previsti, considerando la gravità del fatto e la personalità dell'agente.

  • art. 81 c.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.
  • La recidiva non può essere affermata sulla sola base della gravità dei fatti o dell'ampiezza temporale della reiterazione, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, per verificare se questi ultimi esprimano una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice non riscontri elementi positivi idonei a giustificarne la concessione; la loro applicazione non è automatica ma richiede una valutazione favorevole della personalità e del fatto.
  • Quando tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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