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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32591/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte di uno dei soci, di una somma dovuta a un ex dipendente per prestazioni lavorative rese in epoca anteriore alla trasformazione di una società di fatto in società in accomandita semplice. Il primo giudice aveva condannato il ricorrente e un altro socio a rimborsare pro quota al socio pagante quanto corrisposto al lavoratore. La corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo che si potesse applicare l'art. 2313 c.c. alle obbligazioni sorte prima della trasformazione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2313 e 2499 c.c., sostenendo che il precedente giudicato formatosi nel giudizio promosso dal lavoratore contro la società trasformata avrebbe imposto di considerare applicabili le regole della società in accomandita semplice anche ai profili di responsabilità dei soci; inoltre assumeva che la scelta del creditore di agire contro la società trasformata dovesse valere come consenso, anche presunto, alla trasformazione, con conseguente liberazione dei soci della precedente società di fatto dalla responsabilità illimitata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali dipende dal momento in cui l'obbligazione è sorta e non dal tipo di azione successivamente intrapresa dal creditore. Poiché il debito era anteriore alla trasformazione, la trasformazione della società di fatto in società in accomandita semplice non ha liberato i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese. Quanto alla tesi del consenso del creditore alla trasformazione, la Corte ha rilevato che la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né dedotta nei gradi di merito, sicché la censura era nuova e quindi inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, con attestazione del dovuto contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2313 c.c.

    La disciplina della responsabilità propria della società in accomandita semplice non si applica, per effetto della sola trasformazione, alle obbligazioni sociali sorte in epoca anteriore.

  • art. 2499 c.c.

    La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 2297 c.c.

    Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci in correlazione con il sorgere dell'obbligazione.

  • art. 2267, comma 1, c.c.

    Conferma la responsabilità personale e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali va individuata in relazione al momento in cui l'obbligazione sorge, non in base alla forma sociale che la compagine abbia assunto successivamente.
  • La trasformazione di una società di fatto in società in accomandita semplice non comporta, di per sé, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata né dedotte nei gradi di merito; chi le propone deve allegarne la previa deduzione e indicare specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di consentire alla Corte il controllo ex actis della deduzione e della rilevanza della questione prospettata.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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