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Ordinanza

Ordinanza n. 635/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. IA.2026.0032895 del 03/04/2026 dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti- ARIA s.p.a., recante “Oggetto: “ARIA _2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” – Esclusione lotto 6” con cui Vivisol s.r.l. è stata esclusa dal Lotto n. 6 –Sistema di monitoraggio glicemico in continuo per pazienti adulti e/o pediatrici – alta tecnologia con allarmi soglia della gara “ARIA _2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” indetta con determinazione n. 1027 del 19.11.2025; della relativa comunicazione di notifica a Vivisol s.r.l. del 03.04.2026; delle operazioni e valutazioni della Commissione giudicatrice e dei connessi verbali relativi all’esclusione dalla procedura di gara di Vivisol s.r.l. con riferimento al Lotto 6, e segnatamente, dei verbali trasmessi dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti- ARIA s.p.a. in data 21.04.2026 a seguito di istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 07.04.2026 e, nello specifico: - del verbale n. 4 “Verbale della seduta riservata TECNICA del 16 marzo 2026”, se e nella misura in cui occorra; - del verbale n. 6 “Verbale della seduta riservata TECNICA del 30 marzo 2026” nella parte in cui è disposta l’esclusione di Vivisol a.r.l. dal Lotto 6 sulla base del seguente rilievo: “in quanto l’offerta risulta multipla e alternativa in violazione del principio di unicità dell’offerta, sancito dall’art. 17, comma 4, del D.lgs. 36/2023”; occorrendo della lex specialis di gara ed in particolare del documento di gara “Lotti e requisiti” richiamato dall’art. 2 del Capitolato tecnico, ove sia interpretata e applicata nel senso di non ritenere ammissibile l’offerta di Vivisol s.r.l.; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento di esclusione; per l’accertamento e la dichiarazione del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, da risarcirsi in forma specifica, mediante riammissione di Vivisol s.r.l. alla procedura di gara in riferimento al Lotto 6, e solo in estremo subordine per equivalente; per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente attraverso la reintegrazione in forma specifica, mediante riammissione di Vivisol s.r.l. alla procedura di gara in riferimento al Lotto 6, e solo in estremo subordine per equivalente.

Giustizia amministrativa202601738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara, con riferimento al Lotto 6, per ritenuta presentazione di un’offerta multipla e alternativa in violazione del principio di unicità dell’offerta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal Lotto 6 della procedura per la fornitura di sistemi di monitoraggio glicemico continuo, nonché gli atti della commissione giudicatrice, i verbali tecnici e, ove necessario, la lex specialis. L’esclusione è stata motivata dall’amministrazione sul rilievo che l’offerta sarebbe stata multipla e alternativa, in violazione del principio di unicità dell’offerta richiamato dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha chiesto anche la tutela risarcitoria, prioritariamente mediante riammissione alla gara e, in subordine, per equivalente, formulando altresì domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure contro l’esclusione, ritenendo che il ricorso presenti profili di particolare complessità non adeguatamente trattabili in sede cautelare. Non ha quindi disposto la sospensione del provvedimento impugnato né ha anticipato una valutazione conclusiva sulla legittimità dell’esclusione. Ha ritenuto tuttavia sufficientemente tutelabili gli interessi della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    in quanto l’offerta risulta multipla e alternativa in violazione del principio di unicità dell’offerta

    La stazione appaltante ha richiamato tale disposizione quale fondamento dell’esclusione per violazione del principio di unicità dell’offerta; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione né la concreta applicazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della fase cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando la definizione della controversia richiede una trattazione non adeguata alla sede cautelare.

Massime di principio

  • Quando il ricorso cautelare presenta questioni di particolare complessità incompatibili con un’adeguata decisione sommaria, il giudice può non definire le censure in sede cautelare e tutelare gli interessi della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non equivale né alla concessione né al rigetto sostanziale della tutela cautelare e non anticipa la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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