Cassazione Penale, Sentenza n. 22462/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di assoluzione resa dalla Corte d'Appello di Salerno (che aveva riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Nocera Inferiore) per i seguenti profili: violazione di norme penali e processuali; motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica; mancata assunzione di prova decisiva (in particolare la mancata nuova escussione della persona offesa sul riconoscimento e l'omessa escussione di testi ritenuti dirimenti come l'assistente Memoli); travisamento della prova per la presunta prevalenza della annotazione di servizio delle ore 00:15 del 21.8.2015 sulle plurime dichiarazioni della persona offesa; errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. (si deduce che la Corte di Appello avrebbe indebitamente valorizzato discrepanze e ipotizzato un complotto tra investigatori e parte civile senza adeguata base probatoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati e li ha respinti. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse assolto l'imputato motivando in maniera adeguata e, quando necessario, con una motivazione "rafforzata", fornendo una critica puntuale e analitica degli elementi su cui si fondava la condanna di primo grado (contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, difformità temporali nella raccolta delle immagini di videosorveglianza, incongruenze nelle deposizioni degli operanti e nei verbali relativi al rinvenimento del secchio). La Cassazione ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (non è ammessa una semplice rivalutazione o diversa lettura della prova) e ha confermato che, alla luce della motivazione di merito, l'assoluzione dell'appello è sostenibile. Di conseguenza la sentenza di assoluzione della Corte di Appello resta confermata e la trasmissione degli atti alla Procura per eventuali responsabilità di terzi (Siano, Siani, Memoli e altri) non è stata censurata.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
norma richiamata per descrivere il reato originariamente contestato (rapina aggravata) nel giudizio di primo grado; utilizzata come riferimento al capo di imputazione poi riformato in appello
art. 195 cod. proc. pen.
richiamata in riferimento al divieto di escutere come testi i redattori di atti (annotazioni di servizio) per superare quanto direttamente riferito dalla persona offesa; la Cassazione osserva il tema ma valuta che la Corte d'appello ha comunque fornito adeguata confutazione
art. 192 cod. proc. pen.
invocato dai ricorrenti come vizio (erronea applicazione) per contestare il modo in cui la Corte territoriale ha valutato le prove; la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni probatorie
art. 603 cod. proc. pen.
richiamato per il principio che, in caso di riforma in appello, il giudice di appello deve motivare in modo rafforzato la decisione che discosta da quella di primo grado; la Cassazione valuta la motivazione d'appello alla luce di questo onere e la ritiene soddisfacente
art. 606 cod. proc. pen.
norma che individua i vizi di motivazione rilevabili in cassazione (tra cui travisamento della prova); la Corte richiama i limiti soggettivi e oggettivi dei motivi ammissibili in questa sede
Massime di principio
- Il giudice di appello che riforma una condanna non è obbligato a riesaminare integralmente il dibattimento, ma quando adotta una ricostruzione contraria deve offrire una motivazione puntuale e, se necessario, "rafforzata", spiegando perché valuta diversamente le stesse prove.
- In Cassazione non è consentito chiedere una diversa valutazione delle prove se non se ne denuncia uno dei vizi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p. (es. manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento della prova). Le critiche che sollecitano una diversa persuasione del giudice di merito sono inammissibili.
- Per prospettare un travisamento della prova occorre dimostrare una difformità palese e non controvertibile tra il 'significante' dell'atto probatorio e l'uso che ne ha fatto il giudice; non basta dissentire sulla valutazione del significato probatorio.
- La mutevolezza o le discrepanze nelle dichiarazioni della persona offesa e ritardi/contrasti nella formazione e acquisizione degli elementi di prova (filmati, reperti, annotazioni) possono legittimamente alimentare il dubbio sulla attendibilità dell'imputazione e giustificare l'assoluzione in appello se adeguatamente motivate.
- Se emergono indizi che suggeriscono comportamenti illeciti da parte degli investigatori o di terzi (es. incongruenze nelle modalità investigative, contiguità personali), il giudice di merito può disporre la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori accertamenti; tale scelta, se ragionata, non è di per sé censurabile in sede di legittimità.
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