Sentenza del 04/11/2016 n. 22436 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Marche per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15. La CTR aveva ritenuto che l'adesione al condono impedisse all'Amministrazione finanziaria di contestare ulteriormente componenti reddituali già oggetto della definizione. Secondo l'Agenzia, invece, l'avviso non pretendeva nuovamente imposte già condonate, ma disconosceva un credito IVA esposto in dichiarazione, derivante da operazioni non fatturate o erroneamente fatturate. Il condono estingue o riduce il debito fiscale, ma non consolida né rende intangibili i crediti vantati dal contribuente verso l'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della società contro l'avviso di accertamento. È stata condannata la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.600, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15
Il condono riguarda la definizione della lite potenziale e non comporta il consolidamento dei crediti fiscali dichiarati dal contribuente.
La definizione agevolata può impedire o limitare l'accertamento di debiti tributari rientranti nell'oggetto del condono, ma non impedisce all'Erario di verificare l'inesistenza di crediti IVA o di altre somme che il contribuente pretende di portare a rimborso o in compensazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni e preclude ogni accertamento tributario nei limiti previsti dalla norma.
Le disposizioni devono essere interpretate nel senso che il condono incide sui debiti fiscali, ma non impedisce all'Amministrazione di accertare l'inesistenza dei crediti posti a fondamento di richieste di rimborso o compensazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha dedotto che la CTR avesse interpretato erroneamente la disciplina del condono, estendendone gli effetti anche ai crediti IVA del contribuente.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non erano necessari nuovi accertamenti, la Cassazione ha cassato la sentenza e ha direttamente rigettato il ricorso originario.
Art. 331 c.p.c.
Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
A seguito del decesso di uno dei soci, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio per garantire la partecipazione al giudizio degli aventi diritto.
Corte costituzionale n. 340 del 2005
Il condono incide sui debiti tributari, non sui crediti del contribuente verso il Fisco.
La Corte costituzionale ha escluso che la definizione automatica renda intangibili i crediti fiscali indicati nelle dichiarazioni, lasciando all'Erario il potere di verificarne l'effettiva esistenza.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale definisce, nei limiti previsti dalla legge, i debiti o le liti fiscali oggetto della procedura, ma non trasforma automaticamente in validi i crediti dichiarati dal contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria può continuare a verificare l'esistenza, la spettanza e l'ammontare di crediti IVA, rimborsi o compensazioni, anche quando il contribuente abbia aderito a un condono.
- Occorre distinguere tra una nuova pretesa impositiva relativa a debiti già definiti, che può essere preclusa dal condono, e il disconoscimento di un credito fiscale inesistente, che normalmente resta consentito.
- Il condono non costituisce una sanatoria generale delle irregolarità contabili o delle operazioni non documentate: il contribuente deve comunque dimostrare i presupposti del credito richiesto.
- In situazioni analoghe, bisogna esaminare l'oggetto concreto dell'atto dell'Amministrazione: se esso recupera un debito già definito, può operare la preclusione del condono; se invece nega un credito dichiarato, il controllo dell'Erario può essere legittimo.
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