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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23147/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di una azienda sanitaria locale ha impugnato in appello il rigetto delle proprie domande volte ad accertare l’insussistenza di un asserito debito orario, a ottenere la cessazione delle trattenute mensili sullo stipendio e la restituzione delle somme già trattenute. La lavoratrice aveva contestato che l’amministrazione le avesse imputato, prima, un debito orario di 324 ore e, poi, a seguito di revisione dei prospetti di servizio, di 240 ore, senza indicare in modo preciso i periodi, i criteri di calcolo e le ragioni della riduzione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost., per asserita inversione dell’onere della prova, sostenendo che spettasse alla ASL dimostrare il debito orario con i tabulati delle presenze; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost., per omesso esame dei tabulati di presenza, ritenuti fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 4 L. n. 4/1953, lamentando che il recupero fosse stato operato tardivamente, senza correttezza e buona fede, e senza adeguata indicazione delle singole trattenute in busta paga.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di appello, incombe sull’appellante l’onere di ripristinare o comunque rendere disponibili i documenti posti a fondamento delle censure; poiché i tabulati di presenza non erano stati riprodotti in appello, correttamente la corte territoriale ha dichiarato non verificabile la fondatezza del gravame. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio della decisione: la corte d’appello non aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, ma aveva constatato l’indisponibilità in atti dei tabulati necessari a vagliare l’impugnazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con le statuizioni della sentenza impugnata e non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti richiamati; ha inoltre ribadito che il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione è doveroso, che la buona fede dell’accipiens non impedisce la ripetizione e che rileva solo sulle modalità del recupero. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata attività difensiva della ASL intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato come base del recupero delle somme indebitamente corrisposte; il pagamento sine titulo legittima la ripetizione da parte dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova, in appello, si traduce nell’onere dell’appellante di dimostrare il fondamento delle censure e di ripristinare i documenti posti a base del gravame.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la decisione valorizza la necessità di un controllo effettivo del gravame tramite documenti disponibili in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l’omesso esame dei documenti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione della prova documentale, senza cogliere la ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    i documenti già prodotti in primo grado e posti a base dell’appello non sono "nuovi" ai fini del divieto di nuove prove; vanno però ripristinati o resi disponibili dall’appellante.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione all’esigenza di specificità dei motivi di appello, che richiede la disponibilità dei documenti su cui essi si fondano.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    consente all’appellante di ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti per rimettere il giudice di appello in condizione di esaminarli.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve indicare specificamente e trascrivere gli atti e documenti su cui si fonda; la mancata trascrizione comporta inammissibilità.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione autonoma idonea a sovvertire l’esito del giudizio.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la dedotta tardività o modalità del recupero incidessero sull’obbligo restitutorio, nei limiti del motivo proposto.

  • art. 4 L. n. 4/1953

    invocato per sostenere che il prospetto paga debba indicare tutte le trattenute e le relative causali; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l’appellante deve ripristinare o comunque mettere a disposizione i documenti sui quali fonda le censure; se omette di farlo, subisce le conseguenze della mancata verificabilità del gravame, anche quando quei documenti erano stati prodotti in primo grado dall’altra parte.
  • L’applicazione dell’art. 2697 c.c. in appello assume una valenza processuale: l’appellante, quale attore della revisio, deve dimostrare il fondamento delle doglianze contro la decisione di primo grado.
  • Il giudice di appello non è tenuto a rinnovare la valutazione di documenti non riprodotti in atti per inerzia della parte interessata; in tal caso non si configura un omesso esame di fatto decisivo, ma l’impossibilità di scrutinare il motivo di gravame.
  • Il recupero da parte della pubblica amministrazione di somme indebitamente corrisposte al dipendente è doveroso e la buona fede del percettore non impedisce la ripetizione dell’indebito; essa può incidere soltanto sulle modalità concrete del recupero.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e rispettare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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