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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: a. della determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San Giorgio del Sannio n. 35 del 18.07.2025 (R.G. n. 460) non notificata e pubblicata nell'albo pretorio del suddetto Ente (per gg. 15) in data 21.7.2025, nella parte in cui ha disposto l'individuazione e l'utilizzo della graduatoria del Comune di San Bartolomeo in Galdo (approvata con determinazione n. 85 (R.G. n. 860) del 27.12.2024 per il profilo di Istruttore Polizia Locale, acquisita al prot. n. 10768 dell'11.7.2025 con le attestazioni di validità previste dal dettato regolamentare), in luogo della graduatoria del Comune di Castelpagano; b. della delibera di G.C. del Comune di San Giorgio del Sannio n. 96 del 22.7.2025, non notificata, pubblicata nell'Albo Pretorio del suddetto Comune in data 23.8.2025, di approvazione dello schema di accordo con il Comune di San Bartolomeo in Galdo per utilizzo graduatoria per copertura 1 posto istruttore vigilanza - settore polizia locale; c. della deliberazione della G.C. del Comune di San Bartolomeo in Galdo n. 68 del 28.07.2025, non notificata, pubblicata nell'Albo Pretorio del suddetto Ente in data 28.7.2025 (per gg. 10), di approvazione dello schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria per la copertura di 1 posto istruttore polizia locale, da inserire nel settore tecnico; c.1. dell'accordo/convenzione successivamente stipulato tra i due Enti; d. della determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San Giorgio del Sannio n. 50 (N.R.G. 548) del 22.08.2025 relativa all'approvazione del verbale n.1 del colloquio del 21.8.2025 e alla nomina del vincitore (Sig. Petriella Giorgio) della procedura selettiva di cui alla determina n. 21 del 4.6.2025; e. delle determinazioni del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San Giorgio del Sannio n. 55 del 27.08.2025, avente ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente Sig. Petriella Giorgio, nato a Benevento il 29.01.1984, C.F. PTRGRG84A29A783Z, e di approvazione dello schema di contratto, e n. 58 del 08.09.2025, recante impegno e liquidazione spesa per la predetta assunzione. f. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi: f.1 l'esito del colloquio, nonché la domanda di partecipazione e i relativi allegati presentati dal controinteressato Petriella Giorgio; f.2) il regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del Comune di S. Giorgio del Sannio (approvato con delibera giuntale n. 27 del 08.10.2024), per quanto possa occorrere e nell'ambito dell'interesse dedotto. PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto stipulato tra il signor Petriella e il Comune di San Giorgio del Sannio, giusta determina dell'Ente locale n. 55 del 27.8.2025; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria degli idonei per la copertura di un posto di istruttore del settore vigilanza, approvata dal Comune di Castelpagano con determina n. 34, N.R.G. 228, del 3.9.2024, mediante utilizzo della suddetta graduatoria da parte del Comune di San Giorgio del Sannio, giusta determina del predetto Ente locale n. 21 del 4.6.2025, recante approvazione avviso manifestazione interesse utilizzo graduatorie altri Enti, per un posto di istruttore amministrativo del settore vigilanza;

Giustizia amministrativa202505909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui il Comune di San Giorgio del Sannio ha scelto di utilizzare la graduatoria del Comune di San Bartolomeo in Galdo, anziché quella del Comune di Castelpagano, e ha proceduto all'assunzione del vincitore individuato mediante tale graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quinta classificata tra gli idonei non vincitori del concorso indetto dal Comune di Castelpagano per un posto di istruttore amministrativo/vigilanza, ha impugnato la determinazione del Comune di San Giorgio del Sannio che aveva individuato e utilizzato la graduatoria del Comune di San Bartolomeo in Galdo, nonché gli atti successivi di approvazione dell'accordo tra gli enti, di selezione e di assunzione del controinteressato. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto e l'accertamento del proprio diritto a essere utilmente ricompresa nella graduatoria utilizzabile dal Comune. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 4, commi 2 e 4, del regolamento comunale sull'utilizzo delle graduatorie, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto preferire la graduatoria di Castelpagano in ragione della maggiore vicinanza geografica, anziché quella di San Bartolomeo in Galdo sulla base del solo criterio demografico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 9, comma 1, l. 3/2003 e 3, comma 61, l. 350/2003, dell'art. 2, comma 4, del regolamento comunale e del principio di omogeneità dei profili, contestando la corrispondenza tra il profilo di istruttore amministrativo di vigilanza oggetto dell'assunzione e quello di istruttore di polizia locale della graduatoria utilizzata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, richiamando recenti pronunce relative a fattispecie analoghe. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il regolamento comunale attribuisce all'amministrazione un'ampia discrezionalità nella scelta della graduatoria, consentendo di considerare il criterio della vicinanza e quello dell'analoga entità demografica anche singolarmente e non secondo un ordine prefissato. La scelta di utilizzare la graduatoria di San Bartolomeo in Galdo, motivata dalla maggiore prossimità della popolazione del comune a quella di San Giorgio del Sannio, è stata ritenuta ragionevole: San Bartolomeo in Galdo aveva 4.235 abitanti, mentre Castelpagano ne aveva 1.331, e la ricorrente non aveva contestato tali dati. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto sufficientemente omogenei i profili professionali. L'area degli istruttori comprende, nella trasposizione dal precedente sistema, la categoria C-C1; l'agente di polizia locale è un profilo riconducibile a tale categoria e la ricorrente non aveva allegato significative differenze nei requisiti di accesso o nelle competenze richieste dalle nuove declaratorie professionali. Sono state quindi respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di accertamento del diritto della ricorrente. Nulla sulle spese, non essendosi costituita alcuna parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 97 Costituzione

    regola della concorsualità "teleologicamente e funzionalmente rivolta alla selezione del maggior numero possibile di candidati – posti in condizione di parità – per la scelta dei migliori, ovvero dei candidati più meritevoli e professionalmente dotati"

    La scelta discrezionale di utilizzare una graduatoria di altro ente deve rispettare i principi di imparzialità, buon andamento e concorsualità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La scelta dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 9, comma 1, l. 3/2003

    le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione

    La disposizione consente l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, nel rispetto dei principi generali che governano l'azione amministrativa.

  • art. 3, comma 61, l. 350/2003

    le amministrazioni pubbliche (…) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate

    L'utilizzo della graduatoria di altra amministrazione presuppone un accordo tra le amministrazioni interessate e costituisce una scelta discrezionale.

  • art. 14, comma 4-bis, d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012

    le amministrazioni pubbliche (…) che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni

    La norma conferma la possibilità di procedere ad assunzioni mediante graduatorie di altre amministrazioni secondo le modalità previste dalla legge n. 350/2003.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio e della possibile questione di giurisdizione.

Massime di principio

  • La scelta di un ente locale di utilizzare una graduatoria concorsuale approvata da un'altra amministrazione è espressione di discrezionalità amministrativa, esercitabile nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, motivazione e concorsualità di cui all'art. 97 Cost.
  • Quando il regolamento dell'ente prevede più criteri per individuare la graduatoria da utilizzare, senza stabilire un ordine gerarchico e consentendone l'uso anche disgiunto, l'amministrazione può fondare la scelta su uno solo dei criteri previsti, purché la decisione sia ragionevole e adeguatamente motivata.
  • La preferenza per una graduatoria sulla base dell'analoga entità demografica dei comuni interessati può costituire motivazione ragionevole della scelta, anche se un'altra graduatoria proviene da un comune geograficamente più vicino, quando il regolamento non attribuisca prevalenza al criterio della vicinanza.
  • Ai fini dell'utilizzo di una graduatoria, la corrispondenza tra i profili professionali non richiede necessariamente l'identità letterale della denominazione, ma deve essere verificata alla luce dell'inquadramento contrattuale, dei requisiti di accesso e delle competenze richieste; la contestazione dell'omogeneità deve essere supportata dall'allegazione di differenze significative.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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