Sentenza del 08/02/2016 n. 170 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - Versamento su valore inferiore a quello di stima - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria sosteneva che il versamento dell'imposta su un valore inferiore a quello risultante dalla perizia comportasse la decadenza dal regime agevolato previsto per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e il conseguente assoggettamento alla tassazione ordinaria. Il contribuente contestava tale interpretazione, sostenendo che l'eventuale differenza integrasse soltanto un insufficiente versamento dell'imposta dovuta, senza perdita dell'opzione esercitata.
La decisione
La decadenza dall'agevolazione è stata esclusa. Il versamento di un importo inferiore rispetto a quello dovuto, calcolato sul valore di stima, non può determinare il venir meno del regime prescelto in assenza di un'espressa previsione normativa. La situazione deve quindi essere qualificata come insufficiente versamento dell'imposta determinata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001, non come rinuncia o decadenza dall'agevolazione e passaggio alla tassazione ordinaria.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 448/2001
La disposizione consente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva. Un pagamento inferiore al dovuto non elimina automaticamente l'opzione esercitata, ma comporta un'insufficienza dell'imposta versata, da regolarizzare secondo le regole applicabili.
Massime di principio
- La decadenza da un regime agevolativo fiscale non può essere affermata in via interpretativa: occorre una specifica previsione normativa che colleghi espressamente l'inadempimento alla perdita del beneficio.
- Quando il contribuente ha validamente esercitato un'opzione fiscale e ha effettuato un versamento parziale, l'errore tende a configurare un insufficiente pagamento dell'imposta, non necessariamente la perdita dell'intero regime.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire automaticamente la tassazione agevolata con quella ordinaria se la legge non prevede tale conseguenza per il pagamento inferiore al dovuto.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra mancata o invalida opzione, che può impedire l'accesso al beneficio, e opzione validamente esercitata con imposta versata in misura insufficiente, che normalmente rileva come debito fiscale residuo.
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