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Sentenza

Sentenza n. 1372/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2698 del 24.10.2025 del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania.

Giustizia amministrativa202600427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR che aveva liquidato in favore del ricorrente le spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Comune all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 2698 del 24 ottobre 2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel precedente giudizio sul silenzio-inadempimento relativo a una richiesta di concessione di plateatico e aveva condannato il Comune al pagamento di 800 euro, oltre accessori, a titolo di spese processuali. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di esecuzione, l’assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito producendo la documentazione attestante il pagamento effettuato il 27 febbraio 2026, quattro giorni dopo la notificazione del ricorso. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente e dato esecuzione al titolo giudiziale. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso perché l’esecuzione era intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso. Il fatto che il Comune avesse avviato l’iter amministrativo nei due mesi precedenti non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la compensazione, poiché il pagamento era stato effettuato quattro giorni dopo la notifica e non erano state documentate difficoltà eccezionali nel procedimento di pagamento. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in base al giudicato, intervenuto durante la pendenza del processo, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato solo dopo la notificazione del ricorso, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, anche se il pagamento interviene prima della decisione.
  • L’avvio dell’iter amministrativo e contabile di esecuzione prima della notificazione del ricorso non esclude la condanna alle spese se l’adempimento effettivo interviene successivamente e non sono dimostrate difficoltà eccezionali idonee a giustificare la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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