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Sentenza

Sentenza n. 12406/2026 - Roma, Sezione 5Q

Giustizia amministrativa202304938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato su una condanna irrevocabile per violenza privata continuata e su episodi inseriti in un contesto familiare conflittuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, stabilmente presente in Italia dal 2007 e autore di una domanda di cittadinanza presentata nel 2018, ha impugnato il decreto ministeriale di diniego adottato dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era motivato principalmente con una sentenza penale irrevocabile del 2021, relativa al reato di violenza privata continuata, nonché con episodi connessi a un contesto familiare conflittuale, ritenuti indicativi di una mancata integrazione sociale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse risposto alle osservazioni difensive con una formula stereotipata, senza confrontarsi con la documentazione relativa all'inserimento lavorativo, familiare e sociale. Ha inoltre dedotto travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, contestando che un unico precedente penale fosse stato ritenuto decisivo senza una valutazione complessiva della personalità e del livello di integrazione. In corso di giudizio ha prodotto documentazione sull'assenza di ulteriori carichi pendenti, sull'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla condanna, sulla presentazione di un'istanza di riabilitazione e sul consolidamento del radicamento lavorativo e familiare, chiedendo quantomeno il riesame della domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza ex art. 9 l. 91/1992 come atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, rispetto al quale lo straniero non vanta un diritto soggettivo. L'Amministrazione deve valutare globalmente la residenza legale, l'inserimento sociale, le condizioni lavorative, economiche e familiari e l'irreprensibilità della condotta, mentre il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, le osservazioni ex art. 10-bis non avevano introdotto elementi genuinamente nuovi, poiché il percorso di integrazione era già stato considerato nel procedimento e non era ritenuto idoneo a neutralizzare la condanna penale irrevocabile. Per gli atti di alta amministrazione non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento difensivo: è sufficiente che il provvedimento esponga il percorso logico e il peso attribuito all'elemento decisivo. La condanna per violenza privata continuata, divenuta irrevocabile circa un anno prima del diniego e riferita a condotte lesive della libertà personale, è stata ritenuta un elemento attuale e idoneo a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità civile e morale. La scelta di attribuirle peso prevalente rispetto agli elementi positivi di integrazione non è stata considerata manifestamente illogica o sproporzionata. Le circostanze sopravvenute durante il giudizio non sono state esaminate, poiché la legittimità dell'atto deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; esse potranno essere rappresentate in una nuova istanza di cittadinanza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico, della residenza legale, dell'inserimento sociale e dell'irreprensibilità della condotta; non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo alla cittadinanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dall'Amministrazione; nel caso di atti di alta amministrazione non è tuttavia necessaria la confutazione analitica di ogni elemento difensivo, se il provvedimento espone adeguatamente il peso dell'elemento ritenuto dirimente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto devono essere esaminate, ma la loro risposta può essere sintetica quando non introducano fatti genuinamente nuovi e il provvedimento dia conto del percorso logico e dell'elemento decisivo già emerso nell'istruttoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell'udienza di smaltimento dell'arretrato secondo il rito richiamato dalla disposizione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992 costituisce esercizio di alta discrezionalità amministrativa e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo; il giudice può sindacare soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione deve compiere una valutazione globale dell'inserimento del richiedente e della sua affidabilità civile e morale, considerando condizioni lavorative, economiche e familiari e il rispetto delle regole della convivenza civile, non soltanto l'assenza di condanne penali.
  • Una condanna penale irrevocabile recente per un reato contro la persona può costituire elemento decisivo per il diniego della cittadinanza, senza che ciò integri un automatismo normativo, quando sia valorizzata nell'ambito di una valutazione complessiva e la sua prevalenza sugli elementi positivi di integrazione non risulti manifestamente illogica o sproporzionata.
  • Negli atti di alta amministrazione, la motivazione del provvedimento conseguente al preavviso di rigetto non deve necessariamente confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente che renda percepibile il percorso logico seguito e il peso attribuito all'elemento ritenuto dirimente, soprattutto quando le osservazioni non introducano fatti genuinamente nuovi.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio non incidono sulla legittimità originaria, ma possono essere rappresentate in una nuova istanza volta a ottenere una valutazione aggiornata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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