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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09680/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale oppose un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di una somma rilevante, eccependo sia profili processuali sia profili di merito. In particolare dedusse la nullità della garanzia per contrasto di alcune clausole con la disciplina antitrust, sostenendo che la nullità dovesse travolgere l’intero contratto; in subordine invocò la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., sostenendo che la banca non avesse coltivato il credito nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale. La controparte resistette affermando, tra l’altro, che anche a voler qualificare il rapporto come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, l’eventuale invalidità avrebbe potuto colpire solo singole clausole, non l’intero contratto; inoltre sostenne che il garante non fosse consumatore. Il tribunale revocò il decreto per tardività della notifica ma condannò comunque l’opponente al pagamento dell’importo ingiunto e rigettò le ulteriori domande; in appello la corte territoriale accolse parzialmente, riducendo la somma dovuta. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla nullità contrattuale e sulla disciplina antitrust, per sostenere la nullità totale della fideiussione e non solo parziale; 2) violazione dell’art. 1957 c.c., contestando che una richiesta stragiudiziale potesse essere sufficiente a evitare la decadenza; 3) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. in tema di nullità parziale e condanna su clausole valide, censurando il mancato rilievo officioso della nullità di alcune clausole; 4) violazione dell’art. 1367 c.c. e dei criteri ermeneutici, lamentando che la corte avesse escluso la nullità dell’intero contratto senza applicare correttamente il principio di conservazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d’appello aveva correttamente fatto applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali sono colpite da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti; inoltre aveva correttamente ritenuto sufficiente, nel caso di garanzia con clausola a prima richiesta, la richiesta stragiudiziale ai fini dell’art. 1957 c.c., in coerenza con la disciplina del contratto autonomo di garanzia e con l’interpretazione della clausola. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte di merito aveva comunque fondato la conservazione del contratto anche sull’interesse dell’istituto di credito a mantenere la garanzia, una volta espunte le clausole sfavorevoli. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    Le clausole fideiussorie che riproducono lo schema unilaterale vietato possono essere colpite da nullità parziale in quanto restrittive della concorrenza.

  • art. 2, comma 3, L. 287/1990

    La nullità riguarda le sole clausole che riproducono l’intesa vietata, non necessariamente l’intero contratto.

  • art. 101 TFUE

    La pronuncia richiama il contrasto delle clausole fideiussorie con la disciplina antitrust anche di matrice eurounitaria.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato per sostenere la nullità del contratto o delle clausole, ma la Corte conferma la soluzione della nullità solo parziale.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità delle clausole antitrust non travolge l’intero contratto se questo può conservare efficacia per la parte residua.

  • art. 1957 c.c.

    Nel contesto di fideiussione/garanzia a prima richiesta, la richiesta stragiudiziale è ritenuta sufficiente a evitare la decadenza.

  • art. 1363 c.c.

    Il richiamo alla clausola a prima richiesta va letto nel coordinamento complessivo delle pattuizioni contrattuali.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul principio di conservazione del contratto; la censura è respinta perché la motivazione di merito valorizza comunque la conservazione della garanzia.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Le "Note" depositate dalla controricorrente non sono state considerate memoria per difetto dei requisiti di legge.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Tutti i motivi sono stati formulati come violazioni di legge, ma sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle fideiussioni cosiddette "a valle" di intese anticoncorrenziali, la nullità colpisce solo le clausole che riproducono lo schema vietato, restando valido il contratto per la parte residua salvo prova di una diversa volontà negoziale.
  • La censura di legittimità che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente prospettata come violazione di legge.
  • Quando la garanzia è assistita da clausola di pagamento a prima richiesta, il rinvio all’art. 1957 c.c. va interpretato in modo coerente con tale assetto, potendo essere sufficiente una richiesta stragiudiziale per evitare la decadenza.
  • Il principio di conservazione del contratto opera se il rapporto può sopravvivere espunte le clausole invalide; in tali casi il mantenimento della garanzia può essere conforme anche all’interesse del creditore garantito.
  • Il mancato rilievo della nullità di singole clausole non è rilevante se, nel giudizio concreto, la parte non avrebbe ottenuto un’utilità processuale dalla mera declaratoria di nullità parziale e non ha dedotto i relativi presupposti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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