Sentenza n. 13180/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della determinazione dirigenziale, prot. n. 77866 del 26.10.2023, notificata in data 12.12.2023, con cui il dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ingiungeva alla ricorrente di provvedere al pagamento della somma di € 20.000,00 entro 60 giorni dalla sua notifica, nonché di ogni altro atto prodromico o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo: difetto di legittimazione passiva, perché aveva affittato l’azienda a una società terza dopo l’ordinanza di demolizione; violazione dell’art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008, carenza dei presupposti, travisamento ed eccesso di potere, sostenendo di avere ottemperato all’ordinanza, salvo opere interessate da una CILA in sanatoria e da una domanda di condono; violazione dell’art. 38 l. n. 47/1985, per la sospensione delle sanzioni durante il procedimento di sanatoria; violazione degli artt. 29 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008, non essendo proprietaria né committente delle opere. L’ordinanza di demolizione del 2021 aveva imposto alla ricorrente, insieme ad altre società, la rimozione di un aumento di volumetria mediante chiusura di un terrazzo, modifiche interne, una canna fumaria e impianti di aspirazione e condizionamento. Il sopralluogo della polizia locale del 27 giugno 2023 aveva accertato la mancata demolizione delle opere. La ricorrente ha sostenuto di avere eliminato gli impianti, comunicato modifiche interne, sostituito la canna fumaria e avviato lo smantellamento delle vetrate.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Il primo motivo è infondato: la ricorrente era stata destinataria dell’ordinanza di demolizione in qualità di committente e responsabile degli abusi. Il successivo affitto d’azienda, stipulato dopo la notificazione dell’ordinanza, non ha fatto venir meno l’obbligo di demolizione né la responsabilità per la mancata ottemperanza. Il secondo motivo è infondato: le fotografie del sopralluogo smentivano l’eliminazione degli impianti; la comunicazione al Genio civile sulle modifiche interne era irrilevante rispetto agli altri abusi; la dedotta preesistenza della canna fumaria riguardava la legittimità dell’ordinanza di demolizione e non poteva essere fatta valere contro il successivo atto sanzionatorio; l’avvio dello smantellamento delle vetrate non equivaleva a integrale ottemperanza, poiché la sala risultava ancora chiusa, sebbene con materiali diversi. Il terzo motivo è infondato: l’art. 38 l. n. 47/1985 non è applicabile alla CILA in sanatoria e, comunque, l’eventuale pendenza del condono avrebbe dovuto essere dedotta contro l’ordinanza di demolizione. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato né l’oggetto della domanda di condono né la coincidenza tra le opere non demolite e quelle eventualmente comprese nella domanda. Il quarto motivo è infondato, non essendo emersi elementi idonei a escludere la qualifica di responsabile degli abusi. Il Comune è stato quindi ritenuto legittimato a irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000, oltre accessori, in favore del Comune; nulla sulle spese nei rapporti con la società controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione
La sanzione pecuniaria deve essere irrogata quando, accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, il destinatario qualificabile come responsabile dell’abuso non abbia provveduto al ripristino. La qualità di committente e responsabile dell’abuso è sufficiente, anche indipendentemente dalla successiva stipulazione di un contratto di affitto d’azienda.
art. 29 d.P.R. 380/2001
La ricorrente è stata ritenuta responsabile degli abusi in ragione della qualità di committente, nonostante non fosse proprietaria del bene.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L’obbligo di demolizione può essere rivolto ai soggetti individuati dalla disciplina edilizia come responsabili dell’abuso; nel caso concreto la ricorrente rientrava tra tali soggetti.
art. 22 d.P.R. 380/2001
L’installazione della canna fumaria e degli impianti di aspirazione e condizionamento era stata ricondotta a interventi soggetti a SCIA; la questione della loro abusività doveva essere contestata contro l’ordinanza di demolizione.
art. 38 l. 47/1985
La sospensione prevista per la pendenza del procedimento di sanatoria non è stata ritenuta applicabile alla CILA in sanatoria; l’eventuale condono avrebbe dovuto essere fatto valere contro l’ordinanza di demolizione e, comunque, la ricorrente non ne ha provato l’oggetto né la coincidenza con le opere contestate.
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto sussistente la sua responsabilità quale committente e responsabile degli abusi.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone l’accertamento della mancata integrale ottemperanza all’ordinanza di demolizione e ha natura afflittiva, aggiungendosi alle conseguenze ripristinatorie e acquisitive previste dalla disciplina edilizia.
- Il soggetto qualificato nell’ordinanza di demolizione come committente o responsabile dell’abuso resta obbligato alla demolizione e può essere destinatario della sanzione per inottemperanza anche se, successivamente, ha stipulato un contratto di affitto d’azienda relativo all’immobile o all’attività.
- Nel giudizio contro la sanzione per mancata ottemperanza non possono essere normalmente rimesse in discussione le contestazioni relative alla legittimità originaria dell’ordinanza di demolizione, che devono essere dedotte mediante impugnazione di quest’ultima.
- L’ottemperanza all’ordinanza di demolizione deve essere integrale: l’avvio dei lavori, la sostituzione dei materiali o la modifica parziale delle opere non escludono la sanzione quando permane l’abuso contestato.
- La pendenza di una domanda di condono non esclude la sanzione per inottemperanza se il ricorrente non dimostra l’oggetto della domanda e la piena coincidenza tra le opere interessate dalla sanatoria e quelle non demolite; l’art. 38 l. n. 47/1985 non si applica alla CILA in sanatoria.
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