Sentenza n. 876/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, delle sentenze del Tribunale di Macerata e del Tribunale di Pesaro quanto al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Le sentenze del Giudice del Lavoro avevano riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e avevano condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme dovute, oltre alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario. Le sentenze, regolarmente notificate, erano divenute definitive. Il procuratore antistatario ha agito in ottemperanza lamentando la mancata esecuzione del giudicato limitatamente alle spese e agli accessori liquidati in suo favore. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli giudiziali all'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza dell'amministrazione, che non aveva eseguito i giudicati nella parte relativa alle spese giudiziali liquidate in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare esecuzione integrale alle sentenze, limitatamente a tale parte e salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali; non è stata disposta la distrazione, poiché il ricorrente agiva in proprio.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituiva il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto dal Giudice del Lavoro nei titoli giudiziali posti in esecuzione; il TAR non ne ha esaminato direttamente l'applicazione, limitandosi a dare attuazione al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso per ottemperanza a carico di un'amministrazione debitrice è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme liquidate in una sentenza, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il procuratore dichiaratosi antistatario è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese giudiziali distratte in suo favore, quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al relativo capo del giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento e che risultasse già inadempiente al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio.
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