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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33963/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di euro 5.800,00 disposta nella sentenza di patteggiamento del 23/10/2024. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 240 c.p. e 85 d.P.R. n. 309/1990: secondo la difesa non sussiste collegamento eziologico tra il denaro e il reato contestato (sola detenzione ai fini di spaccio, senza contestata cessione), per cui la somma non può essere considerata profitto diretto del reato. Inoltre il giudice non avrebbe applicato né motivato i presupposti della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90).

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato i principi: la confisca del "profitto" richiede nesso di diretta e immediata derivazione dal reato per cui si procede (quindi è ammessa per proventi di vendita di stupefacenti, ma non per mera detenzione senza accertata vendita); in assenza di siffatto nesso la confisca può essere disposta solo ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione, richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90) e solo se ricorrono i requisiti previsti (condanna/patteggiamento per reato-spia, titolarità o disponibilità di beni in valore sproporzionato rispetto a reddito/attività, mancata giustificazione della provenienza e ragionevolezza temporale). Il Tribunale aveva ritenuto la somma "derivante da pregressa attività illecita di detenzione di sostanze stupefacenti" senza però motivare il valore sproporzionato né l'assenza di giustificazione, né la diretta derivazione dal reato contestato, incorrendo così in vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte conferma che la statuizione sulla confisca contenuta in sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione quando la confisca non sia oggetto di pattuizione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Tipizza il delitto contestato (detenzione ai fini di spaccio). La Corte distingue tra la sola detenzione e la cessione: soltanto per la vendita può farsi discendere direttamente il profitto confiscabile come provento.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa e la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato. La Corte richiama il principio che tale confisca esige nesso di diretta e immediata derivazione del bene dal reato per cui si condanna.

  • art. 85 d.P.R. n. 309/1990

    Richiama l'applicabilità delle norme sulla confisca ai reati in materia di stupefacenti; la Corte osserva il rinvio all'art. 240-bis per la confisca per sproporzione.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede, in caso di condanna o patteggiamento, la confisca del profitto o prodotto del reato di stupefacenti e, quando non possibile, la confisca per equivalente. La Corte precisa che questa previsione vale se il denaro è effettivo provento del reato accertato (es. vendita).

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione (cd. confisca allargata): la Corte richiama i tre requisiti essenziali (reato-spia, titolarità/disponibilità di beni sproporzionati, mancata giustificazione della provenienza) e il requisito 'non scritto' della ragionevolezza temporale dell'acquisto rispetto al reato.

Massime di principio

  • La confisca come "profitto" richiede un nesso di diretta e immediata causalità tra il bene sequestrato e il reato per cui si condanna: per denaro ciò è normalmente provato quando il reato è la vendita di stupefacenti, non quando è contestata solo la detenzione.
  • Nel patteggiamento la misura di confisca è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione se non è stata adeguatamente motivata o non era oggetto della pattuizione.
  • Se non è provato che il denaro derivi direttamente dalla cessione di stupefacenti, la confisca può essere disposta solo secondo l'istituto della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p., richiamato da art. 85-bis D.P.R. 309/90) e solo se ricorrono i specifici requisiti (reato-spia, sproporzione rispetto a reddito/attività, mancata giustificazione della provenienza, ragionevolezza temporale).
  • Il giudice deve motivare espressamente i presupposti della confisca: indicare il nesso causale con il reato o, se si procede per sproporzione, documentare la sproporzione, l'impossibilità di giustificare la provenienza e la vicinanza temporale agli accadimenti criminosi.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare la qualificazione del denaro come "provento" e, in mancanza di prova di cessione, richiedere che il giudice verifichi e motivi la sussistenza dei requisiti per la confisca per sproporzione prima di disporre la confisca.

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