Circolare numero 92 del 21-10-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la Banca Centrale Europea ha ridotto al 3,75% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 15 ottobre 2008. Di conseguenza, l’INPS aggiorna al 9,75% il tasso di differimento e di dilazione, applicabile ai debiti contributivi e alle rateazioni concesse dal 15 ottobre 2008, nonché alle autorizzazioni al differimento per la contribuzione di ottobre 2008. La variazione incide anche sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento, con indicazione delle diverse misure applicabili secondo la tipologia di inadempienza.
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare disciplina l’adeguamento dei tassi applicabili ai debiti contributivi in conseguenza della riduzione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca Centrale Europea. L’aggiornamento riguarda sia gli interessi di differimento e dilazione, sia le sanzioni civili connesse all’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tasso ufficiale di riferimento e decorrenza
La Banca Centrale Europea ha fissato il T.U.R. nella misura del 3,75% con decorrenza dal 15 ottobre 2008. Tale dato costituisce la base per la determinazione degli interessi da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interessi di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari al 9,75% dal 15 ottobre 2008.
Per gli interessi di dilazione:
- il nuovo tasso del 9,75% si applica alle rateazioni concesse dal 15 ottobre 2008;
- la Direzione Centrale delle Entrate Contributive provvede all’aggiornamento delle tabelle centrali;
- i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati.
Per gli interessi di differimento:
- la nuova aliquota del 9,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di ottobre 2008 nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare chiarisce che la variazione del T.U.R. incide anche sulle sanzioni civili. Dal 15 ottobre 2008 le misure risultano le seguenti:
- 9,25% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
- 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, quando siano denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- 9,25% annuo per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" richiamato dalla circolare n. 88/2002 deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3,75%.
La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta, come indicato nel prospetto della circolare n. 88, non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, ossia agli interessi legali.
Punti principali
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento
La BCE ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) al 3,75% a decorrere dal 15 ottobre 2008. Tale valore costituisce il parametro di base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Nuovo tasso di differimento e dilazione
Applicando l’incremento di 6 punti previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, l’interesse di differimento e di dilazione diventa pari al 9,75% dal 15 ottobre 2008. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni concesse da tale data; i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non vengono modificati.
Differimento del termine di versamento
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di ottobre 2008.
Aggiornamento delle sanzioni civili
La circolare precisa che la variazione del TUR produce effetti anche sulle somme aggiuntive e sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento. Vengono riepilogate le diverse misure: 9,25% annuo per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni; 30% annuo per i contributi accertati dall’Istituto nei casi di denuncia oltre un anno dalla scadenza o di mancato pagamento entro 30 giorni; 9,25% annuo anche per le ipotesi previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000.
Procedure concorsuali e limite minimo
Per le procedure concorsuali, il riferimento al 'prime rate' richiamato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3,75%. Inoltre, la sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite legale degli interessi legali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 ott 2008Circolare numero 93 del 23-10-2008
- Circolare · 24 ott 2008Circolare numero 20 del 24-10-2008 enpals
- Circolare · 16 ott 2008Circolare numero 19 del 16-10-2008 enpals
- Circolare · 27 ott 2008Circolare numero 94 del 27-10-2008
- Circolare · 14 ott 2008Circolare numero 91 del 14-10-2008
- Circolare · 28 ott 2008Circolare numero 15 del 28/10/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →