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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34399/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Più soggetti, qualificati come consumatori/utenti, avevano promosso dinanzi al Tribunale di Roma un'azione di classe ex art. 140-bis del Codice del consumo contro la società gestore del servizio idrico, chiedendo tutela risarcitoria per pregiudizi asseritamente subiti in modo omogeneo. Il Tribunale aveva emesso un'ordinanza favorevole all'azione, poi però la Corte d'appello di Roma, decidendo sul reclamo della società convenuta, aveva accolto il reclamo e pronunciato l'inammissibilità dell'azione di classe. Avverso tale ordinanza i proponenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., articolando quattro motivi e sostenendo, in sintesi: che l'ordinanza di inammissibilità dovesse ritenersi ricorribile perché l'azione di classe avrebbe una efficacia maggiore rispetto all'azione individuale; che la non impugnabilità avrebbe leso l'effettività della tutela giurisdizionale; che dovesse sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 140-bis Cod. cons.; e che, in ogni caso, dovessero essere censurabili almeno i vizi propri del procedimento conclusosi con l'inammissibilità. La resistente ha depositato controricorso difendendo la decisione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non superato il principio già affermato da Cass., Sez. Un., n. 2610/2017: quando l'azione di classe è proposta solo per ottenere il risarcimento o la restituzione dei singoli aderenti e non per tutelare un interesse collettivo, il provvedimento con cui la Corte d'appello, in sede di reclamo, dichiara l'inammissibilità non ha natura decisoria ai fini dell'art. 111 Cost. e non è ricorribile per cassazione. La Corte ha anche escluso la non manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che i ricorrenti non avevano dimostrato quale quid pluris giuridico renderebbe l'azione di classe diversa e più incisiva rispetto all'azione individuale, e che l'azione individuale continua a offrire tutela piena del bene della vita dedotto. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; l'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe non integra tali requisiti quando la domanda è solo risarcitoria dei singoli

  • art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206

    l'azione di classe è mezzo processuale che si aggiunge all'azione individuale; se è diretta solo al risarcimento dei singoli e non alla tutela di un interesse collettivo, il provvedimento di inammissibilità in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione

  • art. 374, terzo comma, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per la rimessione alle Sezioni Unite, ma non ricorrono i presupposti per il mutamento dell'orientamento consolidato

  • art. 377 c.p.c.

    la trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. è frutto di scelta discrezionale del presidente di sezione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il rito camerale non incide sui diritti processuali delle parti, che restano garantiti dal contraddittorio cartolare

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per analogia in tema di limiti della memoria, che non può introdurre nuove censure

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nella premessa sull'ammissibilità, senza che la Corte ravvisi ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa lesione dell'effettività della tutela, ma la Corte ritiene apodittica l'affermazione che l'azione individuale non offra tutela reale

  • art. 140-bis, nono comma, d.lgs. 206/2005

    la pubblicità dell'ordinanza di ammissione serve ad ampliare le adesioni e non dimostra un'efficacia giuridica maggiore dell'azione di classe rispetto a quella individuale

  • art. 140-bis, quindicesimo comma, d.lgs. 206/2005

    richiamato dai ricorrenti nel confronto con altri modelli di filtro di ammissibilità, ma la Corte non ne trae conseguenze favorevoli all'ammissibilità del ricorso

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    il raffronto con i provvedimenti cautelari è ritenuto non pertinente, per la diversità tra provvedimenti decisori e filtro di ammissibilità iniziale

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per sostenere la ricorribilità di vizi propri dell'ordinanza di inammissibilità, ma la Corte esclude l'analogia nel contesto dell'azione di classe

  • art. 348-ter c.p.c.

    nel precedente citato si ammette il ricorso straordinario solo per vizi processuali propri dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, in un contesto diverso da quello del filtro iniziale dell'azione di classe

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 374, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude la rimessione alle Sezioni Unite perché il principio di diritto da esse affermato resta valido nel caso concreto

Massime di principio

  • L'ordinanza della Corte d'appello che, in sede di reclamo, dichiari inammissibile un'azione di classe ex art. 140-bis Cod. cons. non è ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. quando l'azione sia proposta soltanto per ottenere il risarcimento o la restituzione spettanti ai singoli appartenenti alla classe e non per tutelare un interesse collettivo autonomo.
  • La qualificazione del provvedimento ai fini della ricorribilità dipende dalla natura sostanziale della pretesa azionata: se il bene della vita resta quello del singolo danneggiato e la tutela è comunque ottenibile con azione individuale, manca la decisorietà richiesta per il ricorso straordinario.
  • La mera maggiore incisività pratica o economica dell'azione di classe rispetto all'azione individuale non basta a mutarne la natura processuale né a rendere impugnabile per cassazione l'ordinanza di inammissibilità.
  • Chi contesta la non impugnabilità del filtro di ammissibilità dell'azione di classe deve indicare in modo concreto quale specifico quid pluris giuridico l'azione collettiva offrirebbe rispetto all'azione individuale; affermazioni generiche su pressione economica, pubblicità o debolezza del singolo non sono sufficienti.
  • La pubblicità disposta in caso di ammissione dell'azione di classe è strumentale all'adesione degli appartenenti alla classe, ma non trasforma di per sé l'azione collettiva in uno strumento con effetti giuridici diversi o superiori rispetto all'azione ordinaria.
  • La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può introdurre censure nuove o mutare la base argomentativa del ricorso, potendo solo illustrare motivi già dedotti.
  • Il ricorso straordinario avverso ordinanze di inammissibilità è ammissibile solo nei casi in cui il provvedimento sia in sé decisorio oppure, in contesti diversi e specifici, per vizi propri di natura processuale; tale regola non si estende automaticamente ai filtri di ammissibilità previsti per l'azione di classe.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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