Cassazione Civile, Ordinanza n. 34399/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Più soggetti, qualificati come consumatori/utenti, avevano promosso dinanzi al Tribunale di Roma un'azione di classe ex art. 140-bis del Codice del consumo contro la società gestore del servizio idrico, chiedendo tutela risarcitoria per pregiudizi asseritamente subiti in modo omogeneo. Il Tribunale aveva emesso un'ordinanza favorevole all'azione, poi però la Corte d'appello di Roma, decidendo sul reclamo della società convenuta, aveva accolto il reclamo e pronunciato l'inammissibilità dell'azione di classe. Avverso tale ordinanza i proponenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., articolando quattro motivi e sostenendo, in sintesi: che l'ordinanza di inammissibilità dovesse ritenersi ricorribile perché l'azione di classe avrebbe una efficacia maggiore rispetto all'azione individuale; che la non impugnabilità avrebbe leso l'effettività della tutela giurisdizionale; che dovesse sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 140-bis Cod. cons.; e che, in ogni caso, dovessero essere censurabili almeno i vizi propri del procedimento conclusosi con l'inammissibilità. La resistente ha depositato controricorso difendendo la decisione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non superato il principio già affermato da Cass., Sez. Un., n. 2610/2017: quando l'azione di classe è proposta solo per ottenere il risarcimento o la restituzione dei singoli aderenti e non per tutelare un interesse collettivo, il provvedimento con cui la Corte d'appello, in sede di reclamo, dichiara l'inammissibilità non ha natura decisoria ai fini dell'art. 111 Cost. e non è ricorribile per cassazione. La Corte ha anche escluso la non manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che i ricorrenti non avevano dimostrato quale quid pluris giuridico renderebbe l'azione di classe diversa e più incisiva rispetto all'azione individuale, e che l'azione individuale continua a offrire tutela piena del bene della vita dedotto. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, settimo comma, Cost.
il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; l'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe non integra tali requisiti quando la domanda è solo risarcitoria dei singoli
art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206
l'azione di classe è mezzo processuale che si aggiunge all'azione individuale; se è diretta solo al risarcimento dei singoli e non alla tutela di un interesse collettivo, il provvedimento di inammissibilità in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione
art. 374, terzo comma, c.p.c.
invocato dai ricorrenti per la rimessione alle Sezioni Unite, ma non ricorrono i presupposti per il mutamento dell'orientamento consolidato
art. 377 c.p.c.
la trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. è frutto di scelta discrezionale del presidente di sezione
art. 380-bis.1 c.p.c.
il rito camerale non incide sui diritti processuali delle parti, che restano garantiti dal contraddittorio cartolare
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo per analogia in tema di limiti della memoria, che non può introdurre nuove censure
art. 360-bis c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nella premessa sull'ammissibilità, senza che la Corte ravvisi ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa lesione dell'effettività della tutela, ma la Corte ritiene apodittica l'affermazione che l'azione individuale non offra tutela reale
art. 140-bis, nono comma, d.lgs. 206/2005
la pubblicità dell'ordinanza di ammissione serve ad ampliare le adesioni e non dimostra un'efficacia giuridica maggiore dell'azione di classe rispetto a quella individuale
art. 140-bis, quindicesimo comma, d.lgs. 206/2005
richiamato dai ricorrenti nel confronto con altri modelli di filtro di ammissibilità, ma la Corte non ne trae conseguenze favorevoli all'ammissibilità del ricorso
art. 669-terdecies c.p.c.
il raffronto con i provvedimenti cautelari è ritenuto non pertinente, per la diversità tra provvedimenti decisori e filtro di ammissibilità iniziale
art. 348-bis c.p.c.
richiamato per sostenere la ricorribilità di vizi propri dell'ordinanza di inammissibilità, ma la Corte esclude l'analogia nel contesto dell'azione di classe
art. 348-ter c.p.c.
nel precedente citato si ammette il ricorso straordinario solo per vizi processuali propri dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, in un contesto diverso da quello del filtro iniziale dell'azione di classe
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2012
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
art. 374, terzo comma, c.p.c.
la Corte esclude la rimessione alle Sezioni Unite perché il principio di diritto da esse affermato resta valido nel caso concreto
Massime di principio
- L'ordinanza della Corte d'appello che, in sede di reclamo, dichiari inammissibile un'azione di classe ex art. 140-bis Cod. cons. non è ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. quando l'azione sia proposta soltanto per ottenere il risarcimento o la restituzione spettanti ai singoli appartenenti alla classe e non per tutelare un interesse collettivo autonomo.
- La qualificazione del provvedimento ai fini della ricorribilità dipende dalla natura sostanziale della pretesa azionata: se il bene della vita resta quello del singolo danneggiato e la tutela è comunque ottenibile con azione individuale, manca la decisorietà richiesta per il ricorso straordinario.
- La mera maggiore incisività pratica o economica dell'azione di classe rispetto all'azione individuale non basta a mutarne la natura processuale né a rendere impugnabile per cassazione l'ordinanza di inammissibilità.
- Chi contesta la non impugnabilità del filtro di ammissibilità dell'azione di classe deve indicare in modo concreto quale specifico quid pluris giuridico l'azione collettiva offrirebbe rispetto all'azione individuale; affermazioni generiche su pressione economica, pubblicità o debolezza del singolo non sono sufficienti.
- La pubblicità disposta in caso di ammissione dell'azione di classe è strumentale all'adesione degli appartenenti alla classe, ma non trasforma di per sé l'azione collettiva in uno strumento con effetti giuridici diversi o superiori rispetto all'azione ordinaria.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può introdurre censure nuove o mutare la base argomentativa del ricorso, potendo solo illustrare motivi già dedotti.
- Il ricorso straordinario avverso ordinanze di inammissibilità è ammissibile solo nei casi in cui il provvedimento sia in sé decisorio oppure, in contesti diversi e specifici, per vizi propri di natura processuale; tale regola non si estende automaticamente ai filtri di ammissibilità previsti per l'azione di classe.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →