Cassazione Penale, Sentenza n. 29907/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ricorreva per ottenere la riforma delle assoluzioni pronunciate dalla Corte di appello su più capi di peculato contestati a Buconi, sostenendo che la Corte aveva errato nella valutazione delle prove e nel non riconoscere il dolo di concorso e la manifesta non-inerenza di talune spese al fondo dei gruppi consiliari. Buconi proponeva ricorso articolando due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il capo 1-A7, deducendo che la spesa era formalmente riconducibile alle categorie previste dalla legge regionale Umbria n.3/1996 (art.5) e che la Corte aveva indebitamente invertito l'onere probatorio attribuendo valore decisivo all'assenza di una giustificazione dettagliata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il capo 4, sostenendo che si era verificato un errore scusabile ex art.47 cod. pen. sulla causale della fattura (errore materiale nella causale che avrebbe mescolato spesa istituzionale e materiale elettorale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi in parte fondati. In sintesi: - Sul ricorso del Procuratore Generale: è stata respinta la parte che chiedeva la condanna per concorso doloso (i rilievi sul concorso da b1) a b9) sono stati ritenuti infondati perché mancavano elementi chiari di accordo doloso o di consapevolezza effettiva del capogruppo), mentre è stato invece accolto in parte il motivo relativo ad altri specifici capi (capo 1: Al, A2, A3, A6 e capo 3), con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio, per carenze nella motivazione della Corte di appello rispetto alla diversa valutazione delle prove rispetto al Tribunale. - Sul ricorso di Buconi: è stato accolto il primo motivo (capo 1-A7) nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto l'appropriazione sulla base di elementi indiziari deboli e per aver fatto in pratica discendere la condanna dall'assenza di prova a discarico; pertanto quella parte è stata annullata e rinviata. È invece stato respinto il secondo motivo relativo al capo 4 (errore scusabile ex art.47 cod. pen.), ritenuto inesatto e non sufficientemente allegato/provato. Complessivamente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio su specifici capi; su altri capi l'assoluzione è stata confermata.
Norme richiamate
legge regionale Umbria n. 3 del 23 gennaio 1996, art. 5
Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese: a) stampa manifesti e pubblicazioni; b) studi convegni e consulenze; c) postali e telefoniche; d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza; e) cancelleria; f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.
Definisce le categorie di spesa rimborsabili dal fondo dei gruppi consiliari; molte voci risultano "ambivalenti" e richiedono verifica di pertinenza concreta rispetto alle finalità istituzionali del gruppo
legge regionale Umbria n. 3 del 1996, art. 7
I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno ... una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente ... Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre.
Imposta un obbligo di rendicontazione e di vigilanza a carico del presidente del gruppo, che ha rilevanza anche ai fini della responsabilità penale/contabile
art. 314 cod. pen. (peculato), comma 1
Attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale al presidente del gruppo consiliare per la disciplina del peculato e inquadra la possibilità di appropriazione di somme altrui; la normativa penale non richiede più che il denaro appartenga formalmente alla P.A. ma che sia "altrui"
art. 47 cod. pen. (errore sul fatto) - richiamato
L'errore sul fatto può escludere il dolo se provato; ma l'onere di allegazione e prova spetta all'imputato e l'errore deve essere pienamente dimostrato e non meramente evocato
Giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione (es. Corte Cost. n.1130/1988, n.187/1990, n.39/2014; Sez. U. civ. n.10772/2019)
Ricostituite le caratteristiche pubblicistiche dei gruppi consiliari, la connessione teleologica e il vincolo di destinazione dei contributi; la giurisprudenza stabilisce i criteri per valutare la "inerenza" delle spese, l'ambito della verifica e la giurisdizione della Corte dei conti
Massime di principio
- Le somme erogate ai gruppi consiliari hanno un vincolo di destinazione pubblico: le spese sono rimborsabili solo se effettivamente inerenti alle finalità istituzionali del gruppo e valutate con criteri di congruità, proporzionalità ed effettività
- Le "spese ambivalenti" (es. stampa, manifesti, rappresentanza) non determinano automaticamente responsabilità penale in assenza di prova diretta o indiziaria gravi e concordanti: l'onere probatorio spetta alla Pubblica Accusa
- L'assenza di una giustificazione dettagliata non è di per sé prova dell'appropriazione: non è permesso ribaltare l'onere della prova per le spese ambivalenti
- Il presidente del gruppo ha un dovere di rendicontazione e vigilanza (obblighi formali ex art.7 LR), che può rilevare nella valutazione della responsabilità ma non sostituisce la necessità della prova del dolo
- Per qualificare il concorso doloso occorre dimostrare il contributo causale e la volontà di concorrere al reato; il dubbio o la semplice consapevolezza sospetta non bastano per il dolo oltre ogni ragionevole dubbio
- Quando la Corte d'appello rovescia la valutazione probatoria del giudice di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata" che spieghi perché certe prove sono ora ritenute attendibili o inattendibili
- L'errore sul fatto invocato dall'imputato (art.47 cod. pen.) richiede una prova chiara e specifica: non è sufficiente una generica affermazione di distrazione o confusione nella causale
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