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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- del provvedimento adottato dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 14.06.2021, comunicato alla DIA S.p.A. in data 21.06.2021, di diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, recante come oggetto «Art. 10/BIS – L. 241/1990. Principio del contraddittorio. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 – per “MODIFICA INSEGNA E COLORAZIONE FASCIONE SOTTOSTANTE ALL'INSEGNA, RELATIVO ALL'ATTIVITA' CENTRO VENETO DEL MOBILE” intestata a Distribuzione Italiana Arredamenti Spa.»; nonché, se del caso, - del presupposto parere non favorevole espresso nella seduta del 4.6.2021 al n. 1 verb. 04/2021 dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in merito all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 presentata dalla DIA S.p.A., richiamato testualmente dal provvedimento di diniego; - del presupposto parere non favorevole espresso nella seduta del 9.3.2021 al n. 11 verb. 02/2021 dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in merito all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 presentata dalla DIA S.p.A., richiamato testualmente dal provvedimento di diniego; - di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale a quelli impugnati”.

Giustizia amministrativa202100839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per la modifica della colorazione dell'insegna e del fascione sottostante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica semplificata relativo alla modifica dell'insegna commerciale, chiedendone l'annullamento. L'Amministrazione aveva fondato il diniego sui pareri negativi della Commissione locale per il paesaggio, secondo cui doveva essere mantenuta la soluzione cromatica già autorizzata, ritenuta più coerente con l'unitarietà delle insegne e con la morfologia omogenea dell'edificio. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in particolare, difetto di motivazione e di istruttoria, mancata individuazione dei valori paesaggistici concretamente tutelati, omessa considerazione del contesto commerciale circostante, della presenza di altre insegne con colori diversi e delle osservazioni presentate nel procedimento ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente annullamento d'ufficio dell'autorizzazione già rilasciata alla società.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare del Comune, ritenendo il diniego autonomamente impugnabile. Il provvedimento era stato adottato all'esito di un autonomo procedimento e di una nuova istruttoria e non costituiva un atto meramente confermativo del precedente annullamento d'ufficio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che il diniego non individuava la tipologia del vincolo paesaggistico né i valori paesaggistici tutelati e non esplicitava le ragioni di contrasto tra la modifica dell'insegna e tali valori. La motivazione si limitava a privilegiare una determinata soluzione cromatica in ragione dell'unitarietà delle insegne e della morfologia dell'edificio, senza considerare che l'edificio non era tutelato in quanto tale, ma solo in relazione all'eventuale incidenza sui valori paesaggistici del contesto. È stato inoltre accertato un difetto di istruttoria, poiché non erano state adeguatamente verificate la presenza di altre insegne di diverso colore sul medesimo edificio e nel contesto circostante, la vocazione commerciale della zona e la ragione addotta dalla società, consistente nell'esigenza di uniformare l'insegna ai nuovi colori aziendali. Il TAR ha ravvisato anche la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: pur non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, le ragioni del loro mancato accoglimento devono emergere dalla motivazione complessiva, mentre nel caso concreto la Commissione si era limitata a confermare il precedente parere senza confrontarsi con le puntuali deduzioni della ricorrente. Il diniego è stato quindi annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite; le spese nei confronti della società proprietaria dell'immobile, non costituita, sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato in relazione al precedente annullamento d'ufficio dell'autorizzazione già rilasciata alla società; tale precedente atto non precludeva l'impugnazione autonoma del successivo diniego adottato all'esito di un nuovo procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone che, nel provvedimento finale, siano comprensibili le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del privato, pur senza richiedere una confutazione analitica di ciascuna deduzione.

Massime di principio

  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve individuare il vincolo e i concreti valori paesaggistici tutelati, nonché illustrare le specifiche ragioni di contrasto tra l'intervento richiesto e tali valori; non è sufficiente richiamare genericamente la morfologia dell'edificio o preferire una determinata soluzione estetica.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere sorretta da un'istruttoria adeguata sul contesto concreto, comprendente le caratteristiche dei luoghi, la presenza di manufatti analoghi, la destinazione e la vocazione dell'area e gli elementi addotti dal richiedente.
  • Anche quando non sussiste un obbligo di confutazione analitica delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale deve consentire di comprendere, dalla motivazione complessiva, perché tali osservazioni non siano state accolte.
  • Un diniego adottato all'esito di un autonomo procedimento e di una nuova istruttoria è autonomamente impugnabile e non costituisce atto meramente confermativo di un precedente provvedimento sfavorevole, anche quando riguarda il medesimo intervento sostanziale.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione paesaggistica è ammissibile quando emergano difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta o errori di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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