Ordinanza n. 93/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione del Comune di Aradeo n. 200 del 06.11.2025 reg. gen. n. 510 del 07.11.2025 protocollata il 12.11.2025 n. 14295 e trasmessa, tramite pec, all’odierna parte ricorrente il 12.11.2025; ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati testualmente dalla suddetta e quivi impugnata determinazione, se ritenuti contrari alla pretesa dell’odierna parte ricorrente: l’eventuale verbale di sopralluogo della Polizia Locale relativa al sopralluogo del 09.09.2025; il P.U.G. del Comune di Aradeo laddove, altresì, contempla la strada di previsione evocata dalla suddetta e quivi impugnata determinazione; l’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.; la Scheda d’Ambito del P.P.T.R. elaborato n. 5.11; l’art. 37 N.T.A., norma d’uso sez. C2 Scheda d’ambito 5.11 P.P.T.R.; la nota dell’ufficio Suap prot. n. 10234 del 08.08.2025; la nota dell’ufficio S.u.a.p. prot. 10235 del 08.08.2025; sempre ove occorrer possa, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Aradeo n. 58 del 09.09.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: secondo diniego comunale relativo alla realizzazione dell’opera, fondato sulla mancanza di documenti, sul contrasto con il P.U.G. e il P.P.T.R. e sulla necessità dello svincolo militare
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Aradeo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché, ove occorrente, l’annullamento o la disapplicazione degli atti richiamati nel diniego, tra cui il verbale di sopralluogo della Polizia Locale, il P.U.G. comunale, le previsioni del P.P.T.R., le note dell’ufficio S.U.A.P. e un’ordinanza sindacale. È stato dedotto un unico motivo, relativo alla violazione del principio del “one shot puro”, in rapporto all’art. 10-bis, secondo periodo, l. n. 241/1990. La società ha sostenuto che il secondo diniego fosse fondato su ragioni ostative — mancanza di documenti allegati all’istanza originaria, contrasto con il P.U.G. già vigente, contrasto con il P.P.T.R. e necessità dello svincolo militare — che erano già conoscibili ed emergenti dall’istruttoria svolta per il primo diniego, successivamente annullato dal TAR con pronuncia esecutiva. L’Amministrazione avrebbe quindi introdotto, nel riesercizio del potere, motivi ostativi nuovi solo formalmente, ma già rilevabili nella precedente istruttoria.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha reputato prima facie fondata la censura relativa al “one shot puro”: dopo l’annullamento giudiziale del primo provvedimento, l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le ragioni poste a base del secondo diniego apparivano infatti ricavabili dalla mera disamina dell’istanza originaria, dei relativi allegati e della localizzazione dell’opera. Quanto al periculum, il Collegio ha valorizzato il pregiudizio prospettato dalla ricorrente, la preminenza dell’interesse pubblico nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 125 c.p.a., richiamato dall’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, nonché la coerenza dell’intervento con gli obiettivi e i tempi del P.N.R.R. La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con assegnazione all’Amministrazione di quindici giorni dalla notificazione dell’ordinanza da parte della ricorrente o, alternativamente, dalla comunicazione della Segreteria, per procedere al riesame del provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 23 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere, l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato
La disposizione è stata interpretata come recepimento legislativo del principio del “one shot puro”: nel riesercizio del potere successivo all’annullamento giudiziale, l’Amministrazione non può introdurre per la prima volta ragioni ostative che erano già desumibili dall’istruttoria originaria.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare collegiale e richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 125 c.p.a.
È stato richiamato per valorizzare la preminenza dell’interesse pubblico nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera.
art. 48, comma 4, d.l. 77/2021
Richiama l’art. 125 c.p.a. nel contesto degli interventi collegati alla realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R.
Massime di principio
- Dopo l’annullamento giudiziale di un provvedimento, l’Amministrazione, nel riesercizio del potere, non può fondare il nuovo provvedimento su motivi ostativi che erano già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato e che avrebbe dovuto rilevare in precedenza.
- Il principio del “one shot puro”, riferito all’art. 10-bis, secondo periodo, l. n. 241/1990, impedisce all’Amministrazione di introdurre nel secondo provvedimento ragioni ostative nuove solo sul piano formale, ma già conoscibili attraverso l’esame dell’istanza originaria, dei suoi allegati e della localizzazione dell’intervento.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere riconosciuto anche alla luce dell’interesse pubblico nazionale alla sollecita realizzazione di un’opera connessa agli obiettivi e ai tempi di attuazione del P.N.R.R., ferma la necessità di valutare il pregiudizio dedotto dal ricorrente.
- Quando risultano prima facie integrati fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo il riesame del provvedimento entro un termine determinato, senza definire anticipatamente il merito della controversia.
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