Cassazione Penale, Ordinanza n. 35003/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Milano, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in 10 mesi di reclusione. L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) c.p.p., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali censure perché il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista. La Corte ha rilevato che la mancata instaurazione del rapporto processuale impediva di valutare le censure dedotte. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p.
Indica i motivi di ricorso dedotti dall'imputato: violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva; la Corte non li esamina per l'inammissibilità formale del ricorso.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato integra causa di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01
Precedente richiamato a sostegno del principio di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito formale essenziale dell'atto.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio originario e formale, la Corte non può esaminare nel merito le doglianze dedotte, perché manca la valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ove il difetto risulti immediatamente dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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