Cassazione Penale, Ordinanza n. 16610/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte di Appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per fatti di falso documentale commessi in concorso. Con un unico motivo comune hanno denunciato vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 489 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché fondato su argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il motivo proposto non soddisfaceva il requisito di specificità richiesto dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non si confrontava in modo effettivo con le ragioni poste a fondamento della decisione di appello, ma riproponeva doglianze già esaminate e ritenute infondate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, senza specifiche questioni interpretative nella decisione
art. 477 c.p.
norma incriminatrice relativa al falso contestato, confermata in appello
art. 482 c.p.
norma incriminatrice relativa al falso contestato, confermata in appello
art. 489 c.p.
invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ritenuta inammissibilmente dedotta in modo generico
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le medesime censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- La generica richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, se non accompagnata da una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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